Attività finanziarie scudate, entro domani si deve pagare

Banche e intermediari finanziari entro domani dovranno versare nelle casse dello Stato, per conto dei propri clienti che hanno aderito alla scudo fiscale, la cosiddetta patrimoniale sulle attività finanziarie oggetto di emersione, sulla base del decreto Salva-Italia del 6 dicembre 2011 (articolo n. 19). 
Dimentichiamoci, dunque, la data del 16 luglio che si pensava quella della scadenza.

Si legge sulla rivista telematica Fisco Oggi che l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate e ancora in anonimato e quella straordinaria, che, per il solo 2012, colpisce chi al 6 dicembre scorso aveva ridotto o estinto il conto segretato, vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie – rispettivamente alla data di riferimento e a quella del prelievo – oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. E’ una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato il 14 febbraio, che dà attuazione alle norme contenute nel decreto “salva Italia”, introduttive sul prelievo sui valori emersi avvalendosi delle procedure previste dai decreti legge n. 78/2009 e n. 350/2001.

 
L’articolo 19 del decreto legge 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie “emerse”, fintanto che usufruiscono ancora del regime di riservatezza. Il tributo è del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille dal 2013 in poi.
La stessa norma ha previsto che, per quelle immesse in conti segretati che, al 6 dicembre 2011, erano state in tutto o in parte prelevate, fosse dovuta, per il solo 2012, un’imposta straordinaria una tantum, pari al 10 per mille.
 
Il provvedimento, oltre a ricordare che l’omesso pagamento dei 2 tributi è punito con una sanzione pari all’importo non versato, dà indicazione operative per i casi in cui le attività finanziarie siano transitate su conti diversi.
 
Nello specifico, quando il contribuente ha trasferito il conto segretato, mantenendo il regime della riservatezza, tenuto al prelievo delle imposte è l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto.
 
Nel caso, invece, in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro intermediario in un conto non segretato, il primo intermediario applica l’imposta speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate e quella straordinaria sui valori eventualmente trasferiti o prelevati.

Ma non sono da escludersi delle sorprese.

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