Meglio il trust o la fondazione?

La maggior parte dei patrimoni familiari vive il problema del passaggio generazionale. In Italia il fenomeno è sentito non solo dalle grandi dinastie ma anche da imprenditori e professionisti con esigenze di protezione patrimoniale che costituiscono il tessuto connettivo del nostro sistema economico. Tra le soluzioni utilizzabili rientrano il trust e la fondazione di famiglia. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due alternative e quali sono le situazioni in cui risultano più efficaci?

Trust

In linea di massima la struttura tipo del trust prevede un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato settlor o disponente, per uno scopo prestabilito o un fine, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico, nell’interesse di uno o più beneficiari. La struttura del rapporto può divenire anche quadrilatera mediante l’inserimento nella sua organizzazione della figura del protector. L’utilità dell’inserimento del protector si coglie specialmente se si pensa al fatto che spesso rivestono il ruolo di trustee alcuni intermediari finanziari, sicuramente ideali e competenti per la gestione della ricchezza, ma che necessitano di opportuni riferimenti di controllo nell’esercizio dei poteri del trustee. Il protector del trust, quindi, svolge utili funzioni di sorveglianza dell’attività del trustee che giungono fino alla sua sostituzione ove necessaria per ottimizzare il risultato a favore dei beneficiari. I beni costituiti in trust danno vita a un patrimonio destinato al raggiungimento di un determinato scopo prefissato e separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari. Qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca i soggetti in questione non travolgerà mai i beni in trust, che non potranno, quindi, essere aggrediti dai loro creditori personali e nemmeno subire gli effetti di un eventuale fallimento del trustee, del disponente o dei beneficiari (articolo 11, comma 2, lettere a, b, c, d, convenzione dell’Aja). È utile precisare tuttavia che l’effetto di segregazione patrimoniale può perdere la sua efficacia in Italia qualora gli elementi costitutivi del trust siano tutti nazionali (trustee, disponente, beneficiari e allocazione dei beni). Nel caso in cui, invece, il trust richiami una legge straniera che non pone dubbi sul suo riconoscimento (es. il trustee è inglese o i beni sono situati in Inghilterra) l’istituto risulterebbe pienamente idoneo a spiegare i suoi effetti anche nel nostro Paese.

Fondazione di famiglia

La fondazione di famiglia è un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità che trae origine da un atto di disposizione patrimoniale con cui il fondatore si spoglia della proprietà dei beni a cui imprime una destinazione per le finalità da lui volute. La dottrina italiana le ritiene ammissibili e ne riconosce la personalità giuridica solo in quanto possano perseguire, anche in maniera indiretta, scopi di pubblica utilità. Un esempio può essere quello della f o n d a z i o n e destinata a mantenere agli studi universitari i discendenti meritevoli della famiglia o quella che assicura determinati benefici ai membri della famiglia al raggiungimento di particolari meriti. La conservazione del patrimonio all’interno di una famiglia non deve essere lo scopo della disposizione, ma il mezzo per realizzare finalità socialmente utili: quella di contribuire al benessere della comunità in cui la famiglia/impresa è inserita (per esempio, la Fondazione Agnelli), di migliorare l’immagine della famiglia e della stessa attività imprenditoriale. Accanto alle fondazioni italiane si pongono le fondazioni esistenti in alcuni ordinamenti esteri, che a differenza delle prime non conseguono necessariamente finalità filantropiche, ma sono costituite per il perseguimento di interessi interni alla famiglia. Si tratta di strumenti (Anstalt e Stiftung nel Liechtenstein, Stitching in Olanda, le Fondazioni in Austria, Svizzera e Panama) che nella sostanza sono equivalenti funzionali del trust in quanto permettono di perseguire obiettivi di protezione patrimoniale e pianificazione successoria. In più sono garantiti da un significativo segreto bancario e offrono livelli di imposizione fiscale inferiori a quello italiano.

Esigenze e soluzioni

Proviamo a incrociare, semplificando il tema, esigenze e soluzioni. Nella gestione del passaggio generazionale e nella protezione patrimoniale molti professionisti consigliano il trust quando esistono posizioni “deboli” da tutelare (es. il trust con beneficiario un figlio minore, inabile o un familiare convivente) e la fondazione di famiglia di diritto italiano, in forza della maggiore visibilità e trasparenza dell’istituto, quando esiste un ben definito progetto sociale e si vogliono tutelare interessi collettivi. Negli altri casi di passaggio generazionale e protezione patrimoniale viene più spesso consigliato il trust che richiama una legge estera che lo riconosce o le fondazioni di diritto estero che possono avere una finalità privata o familiare. La scelta dipende da una serie di fattori che vanno adeguatamente ponderati. Il primo è che la fondazione offre una maggiore possibilità di mantenere il controllo dei beni apportati, presenta sovente benefici fiscali, ma impone maggiori adempimenti, complessità operative e costi di gestione. Il secondo è che il trust può permettere la retrocessione ai singoli conferenti del patrimonio conferito, ma concede ampia discrezionalità gestionale al trustee non potendo i conferenti esercitare poteri di controllo se non attraverso la figura del protector. A ogni patrimonio, comunque, la propria soluzione: trust, fondazione di diritto italiano o estero.

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