Via libera al crowdfunding anche in Italia

Con delibera n. 18592, del 26 giugno 2013, CONSOB ha adottato il regolamento in materia di “Raccolta dei capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line”. Il Regolamento, pubblicato in data 14 luglio 2013, è stato emanato dopo un iter composto da una fase preliminare di raccolta dati e informazioni sul crowdfunding, un open hearing e una consultazione chiusa il 30 aprile 2013.

“ll Regolamento definisce il quadro normativo relativo al finanziamento delle imprese start-up innovative attraverso il ricorso a una modalità di reperimento di capitali fino ad oggi utilizzata prevalentemente (almeno in Italia) per sostenere iniziative senza fini di lucro”, come spiega Roberto Culicchi, responsabile del dipartimento di Equity Capital Markets italiano di Hogan Lovells, studio legale internazionale che ha seguito lo sviluppo normativo, assistendo gli operatori. La fonte normativa primaria che ha sollecitato l’intervento della CONSOB è stata il c.d. Decreto Crescita-bis del 2012 che ha introdotto, tra l’altro, gli artt. 50-quinquies e 100-ter del Testo Unico della Finanza, che disciplinano, rispettivamente, la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”.

Il Regolamento è composto di 25 articoli ed è suddiviso nelle seguenti tre Parti: Disposizioni Generali, Registro e Disciplina dei Gestori di Portali On-line (“Gestori”), Disciplina delle Offerte Tramite Portali (“Offerte”).

Il crowdfunding, già diffuso all’estero con diverse metodologie, è diventato di grande attualità anche in Italia, in questo momento di crisi economica e sociale, dove è necessario dare fiducia alle nuove realtà in crescita.
“E’ diventata quindi necessaria la regolamentazione di un fenomeno nuovo e dagli effetti potenzialmente dirompenti da parte di Consob, che si è mossa dapprima con l’avvio di una fase preliminare di raccolta dati e informazioni necessari all’elaborazione delle opzioni regolamentari attuative e successivamente con un’attenta considerazione delle risultanze dell’indagine conoscitiva avviata tramite il questionario pubblicato il 21 gennaio 2013 in materia di equity crowdfunding. Il documento di consultazione predisposto da Consob contenente le linee guida del legislatore era indirizzato ai soggetti coinvolti nel fenomeno, quali esponenti di incubatori di start-up, soggetti interessati a rivestire il ruolo di gestori di portali on-line, rappresentanti di start-up innovative” prosegue Culicchi.

“Ci troviamo in un momento storico di grande cambiamento e l’Italia, che ha sempre dimostrato di possedere un notevole potenziale innovativo e qualitativo, ha bisogno che progetti come quello del crowdfunding decollino in tempi brevi, per permettere ai giovani imprenditori di affermarsi più facilmente, anche con forme di finanziamento dei loro progetti alternative al tradizionale canale bancario”, conclude Culicchi.

 

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