Imposta sulle transazioni, Consob spiega come presentare istanza di esenzione

ESENZIONE DALL’IMPOSTA – Chi ne ha facoltà, da oggi può presentare l’istanza di esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie. Lo comunica la Consob attraverso la delibera 18663 pubblicata sul suo bollettino. In sostanza, l’autorità ha stabilito che “le istanze previste dall’articolo 16, comma 3, lett. a), seconda parte, del decreto del ministro dell’Economia del 21 febbraio 2013 – in base al quale, in alcuni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità (market making) è ammesso a fruire dell’esenzione dall’imposta anche in assenza dell’autorizzazione prevista purché abbia provveduto a inoltrare apposita istanza alla Consob secondo le modalità definite dalla stessa vigilanza – e lett. b), seconda parte, dello stesso decreto – stando al quale, in alcuni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità in base a un accordo con l’emittente (liquidity provider) è ammesso a fruire dell’esenzione dall’imposta purché abbia provveduto a inoltrare apposita istanza alla Consob secondo le modalità da questa previste – vanno spedite alla Commissione utilizzando il modulo allegato alla delibera 18663.

COME INVIARE IL MODULO – Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto e completo dei relativi allegati, va inviato attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], oppure tramite lettera raccomandata indirizzata alla Consob, Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma. Il modulo e i relativi allegati dovranno essere anticipati via email all’indirizzo [email protected]. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il mittente riceverà la risposta in cui sarà indicato, sulla base delle informazioni fornite, se possiede i requisiti necessari per avvalersi dell’esenzione. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini ricorrono dalla data di ricezione da parte dell’autorità della documentazione stessa. La delibera, conclude la Consob, “si applica a decorrere dal 3 ottobre e contestualmente cessa di avere effetti la delibera 18494 del 13 marzo 2013″.

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