Pubblicità fuori luogo, la Consob sanziona un operatore finanziario

MESSAGGIO PUBBLICITARIO – Ha svolto una “attività pubblicitaria rilevante” tramite il sito www.gruppounitoworld.com. Così la Consob, con delibera 18659, ha stabilito l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10mila euro nei confronti del 53enne Mauro Messina. Motivo: la violazione dell’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998. In pratica, il sito www.gruppounitoworld.blogspot.com, redatto in lingua italiana, conteneva messaggi diretti a pubblicizzare presso il pubblico residente in Italia il riferito programma d’investimento Jss-Tripler in assenza della preventiva pubblicazione del prospetto d’offerta. In particolare, l’attività pubblicitaria in parola risulta rilevante ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Tuf, in quanto nel sito web creato e gestito di Messina.

COME FUNZIONAVA – Il programma Jss-Tripler risultava come un investimento di natura finanziaria. Il sito forniva messaggi promozionali dal tono enfatico sulle prospettive di rendimento promesse dal programma Jss-Tripler, che veniva pubblicizzato come “il primo guadagno passivo… testato da mesi dal nostro gruppo con esiti molto interessanti”. La descrizione si avvaleva peraltro dello stesso layout grafico rinvenibile sul sito dell’offerente (www.jss-tripler.com) e di un link che rinviava a questo sito. C’era poi una specifica informativa in ordine alle concrete modalità di adesione e, al riguardo, risultava inserito un link al sito www.jss-tripler.com. L’attività pubblicitaria risultava effettuata senza che il prospetto informativo relativo all’offerta fosse stato pubblicato. Infine, dalle indagini svolte è risultato che Messina era il cosiddetto “registrant” del sito www.gruppounitoworld.com e che nella relativa homepage si presentava agli utenti quale “fondatore di gruppo unito”.

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