“Voluntary disclosure” anche per l’Italia

UNA SOLA DICHIARAZIONE VOLONTARIA – Una sola “voluntary disclosure” per tutti i capitali. Quindi nessuna distinzione tra le somme detenute all’estero non dichiarate al fisco e quelle sommerse in Italia. Per tutte le tipologie di riemersione, però, resta fermo il pagamento integrale delle imposte, nel caso in cui si tratti di formazioni o di aumenti di capitale ancora i annualità accertabili. Questo è, in sintesi, il nuovo contenuto dell’articolo 1 del ddl sul rientro dei capitali presentato, ieri, in Commissione finanze alla Camera dal relatore Giovanni Sanga (Pd). La nuova versione presentata dal relatore abbatte, quindi, la distinzione esistente tra la procedura prevista per il rientro dei capitali all’estero e il “ravvedimento operoso speciale” che era stato strutturato per l’emersione dei capitali in Italia.
 
LA QUESTIONE DEL REATO DI ANTIRICICLAGGIO – La nuova versione prevede di sostituire le integrazioni delle dichiarazioni dei redditi non veritiere, o le nuove dichiarazioni, che sono indicate nell’attuale versione del testo come lo strumento per regolarizzare le posizioni, con un apposito modello dichiarativo predisposto dall’Agenzia delle Entrate che, già nei giorni scorsi, si era detta disponibile ad analizzare “una per volta” le istanze. Resta quindi da vedere come l’impianto della voluntary disclosure sarà modificato. È stato, infatti, fissato per lunedì 30 giugno il termine ultimo per la presentazione delle nuove proposte a cui farà seguito il vaglio di ammissibilità delle proposte e, successivamente, le votazioni. Sul tavolo, però, sono ancora molte le questioni aperte. Una su tutte quella relativa all’introduzione del reato di autoriciclaggio.

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