Voluntary disclosure, forfait solo per l’estero

Oggi riprendono i lavori in Parlamento sulla “voluntary disclosure”. E ripartono dall’emendamento riformulato dal relatore Giovanni Sanga (Pd) al ddl in tema di rientro dei capitali. Questo emendamento prevede una “voluntary” con il forfait, ma solo per l’estero: l’analoga procedura prevista per coloro che non hanno commesso violazioni al monitoraggio fiscale non prevede, infatti, alcuna forfettizazione. Viene poi abbandonata l’idea del ravvedimento speciale per chi non ha violazioni da sanare ai fini del quadro RW, ma rimane l’ipotesi del pagamento delle somme dovute in una unica soluzione.

Nell’emendamento del relatore trova spazio una doppia possibilità di sanatoria:
1. La collaborazione volontaria per chi ha commesso violazioni alla normativa in tema di monitoraggio fiscale e dunque, ad esempio, non ha compilato il quadro RW del modello Unico.
2. Una procedura sostanzialmente analoga ma destinata a chi, invece, non ha commesso tale tipologia di violazione non «esportando» i proventi in stati o territori esteri ma di fatto non dichiarando gli stessi ai fini impositivi in Italia.

L’onere delle due procedure di collaborazione volontaria è differente.

In relazione alla sanatoria per le attività estere non dichiarate (evidentemente sia nell’ipotesi in cui le stesse costituiscano redditi sottratti a tassazione in Italia ed esportati o anche nel caso in cui si tratti di patrimoni statici), il principio è la corresponsione delle imposte allora non pagate. Evidentemente, nel caso in cui si tratti di un patrimonio che non ha come origine un reddito e dunque la violazione sia solo quella della mancata evidenziazione nel quadro RW, il costo si limiterà alla sanzione ridotta. Vi è però l’introduzione di un meccanismo di forfetizzazione in base al quale, laddove l’ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto di emersione non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente, l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno determinando l’ammontare da versare tenendo conto dell’aliquota del 20%. Aliquota che, evidentemente, tiene conto del livello di tassazione delle rendite finanziarie ante modifiche in vigore da oggi.
Invece in relazione alle attività non espatriate, non vi è nessun meccanismo forfettario, cosicché su tali attività si dovranno calcolare sempre in modo analitico le imposte dovute ora per allora.

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