Voluntary disclosure più cara se c’è reato

RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – Rispunta per i contribuenti il raddoppio dei termini di accertamento nella “voluntary disclosure”. È questo uno degli aspetti critici emergenti dall’analisi del testo approvato in Commissione finanze e ora al vaglio dell’aula di Montecitorio. L’assenza di raddoppio dei termini di accertamento per gli attivi detenuti in paesi black list (qualora non operi la presunzione legale relativa, in base alla quale si considera reddito sottratto a imposizione in Italia, quanto detenuto nei tax havens, ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del dl n. 78/2009), non mette infatti al riparo dal raddoppio dei termini disposto, invece, nel caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.

REATI TRIBUTARI – Come noto, qualora si configuri uno dei reati tributari previsti dal dlgs n.74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui la violazione è stata commessa. Si pensi, tra l’altro, alla dichiarazione infedele, ovvero omessa, e alle quote soglia di rilevanza penale che determinano l’obbligo di denuncia, per come vigenti nel periodo in cui la violazione è stata commessa.

EFFICACIA RETROATTIVA – Quindi il raddoppio di cui all’art. 43, dpr n. 600/73 e, se del caso, all’art. 57 del dpr n. 633/72, (introdotti dai commi da 24 a 26 dell’art. 37 del dl 223/06), ha efficacia retroattiva, dispiegando effetti già con riferimento ai periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del dl n. 223/06, erano ancora pendenti i termini di accertamento.

I DETTAGLI – In buona sostanza, il raddoppio dei termini estende la propria latitudine al periodo d’imposta 2003 incluso, in caso di dichiarazione omessa, e al 2005 incluso, per la dichiarazione infedele. Ciò comporta l’effetto che, ricorrendo le condizioni richieste dall’art. 1, comma 3-bis, del disegno di legge sul rientro dei capitali, pur beneficiando dell’assenza di raddoppio di cui alla presunzione legale relativa, concernente i paradisi fiscali, trovi comunque applicazione il raddoppio dei termini di cui agli articoli 43 dpr 600/73 e 57 del dpr n. 633/72, se superate le quote soglia di rilevanza penale che determinano l’obbligo di comunicazione di reato, di cui all’art. 331 del codice di procedura penale. L’esclusione da punibilità penale è un effetto conseguente alla procedura.

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