“Voluntary disclosure”, rischio doppia tassa

RISCHIO DOPPIA IMPOSIZIONE – Mentre le commissioni Finanze e Giustizia del Senato hanno avviato l’esame del disegno di legge sul rientro dei capitali, già approvato dalla Camera, emerge il rischio di una doppia imposizione nella “voluntary disclosure”. Questo trapela, infatti, dalla prassi applicativa degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, che disconoscono il credito per le imposte pagate all’estero poggiando su una rigorosa applicazione dell’articolo 168, comma 5, Tuir, norma questa che prevede “la detrazione (delle imposte pagate all’estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”. E questo nonostante un atteggiamento assolutamente aperto al dialogo verso i contribuenti da parte dell’Ucifi, l’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti tributari internazionali, deputato a seguire le fasi istruttore della procedura di voluntary disclosure.
 
TEMPI E MODI DELLA DICHIARAZIONE
– Le direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, nonostante l’atteggiamento orientato al contraddittorio dell’Ucifi relativamente alla tematica del credito per le imposte assolte all’estero in relazione agli attivi oggetto di collaborazione volontaria, sembrano non essersi ancora calate nei meccanismi di funzionamento della procedura, nella misura in cui non solo non riconoscono il credito per le imposte pagate all’estero previsto dalla legislazione interna, ma si ostinano a disconoscere l’applicazione della deduzione delle imposte estere la cui base giuridica è una specifica norma convenzionale presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. Intanto il Senato potrebbe apportare qualche modifica al ddl sulla “voluntary disclosure” non intervenendo però sui punti salienti: la dichiarazione volontaria si potrà fare fino al 30 settembre 2015 per violazioni al 30 settembre scorso.

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