Voluntary disclosure dalla A alla Z

LA VOLUNTARY DISCLOSURE DIVENTA LEGGE – Con l’ok del Senato, che ha approvato il testo con 119 sì, 61 no e 12 astenuti, la voluntary disclosure diventa legge (qui la notizia). Contestualmente, è stato introdotto anche il nuovo reato di “autoriciclaggio”, pensato per contrastare l’evasione fiscale una volta chiusa la “disclosure”. Ecco di seguito tutti i dettagli del nuovo provvedimento sulla collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali nascosti al Fisco e detenuti sia all’estero sia in Italia.

  • LA PROCEDURA – La procedura della “voluntary” assomiglia molto a un condono, ma non lo è, perché l’autodenuncia non sarà anonima e occorrerà pagare tutte le tasse, senza sconti, sulle attività finanziarie emerse. In cambio chi si autodenuncia otterrà dei vantaggi economici e penali: le sanzioni si pagheranno in misura molto ridotta e si passerà un colpo di spugna sui reati tributari commessi.
  • I TEMPI – La finestra di tempo per aderire alla voluntary disclosure sarà aperta fino al 30 settembre 2015. La sanatoria varrà per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 e riguarderà tutti i contribuenti a prescindere dalla loro forma giuridica: lavoratori autonomi, titolari di altri redditi, società di persone e società di capitali.
  • MODALITA’ DI PAGAMENTO – La legge prevede che tutte le imposte dovute sui capitali emersi in Italia e all’estero si paghino per intero, o su richiesta dell’interessato, in tre rate mensili.
  • INTERESSI – Sulle somme emerse saranno chiesti gli interessi. Ma per quelle non superiori a due milioni di euro, l’evasore può optare per un “calcolo forfettario” dei rendimenti, pari al 5% del valore dell’attività emersa, su cui pagherà l’aliquota del 27%.
  • LE SANZIONI – La “voluntary disclosure” permette di ridurre “alla metà del minimo edittale” la sanzione pecuniaria per chi detiene o trasferisce i capitali in Italia, in Stati membri dell’Unione europea o in “Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia”. Nei casi diversi, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale “ridotto di un quarto”.
  • REATI NON PUNIBILI – Sul piano penale, la “collaborazione volontaria” esclude la punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di Iva. È esclusa la punibilità anche per riciclaggio e per il nuovo reato di autoriciclaggio, ma solo fino al 30 settembre 2015, quando si chiuderà la finestra della voluntary disclosure.
  • AUTORICICLAGGIO – La legge introduce nel codice penale il reato di autoriciclaggio, che punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie i proventi di altre attività illecite commesse dallo stesso soggetto, cercando di nasconderne la provenienza. In base al nuovo reato tuttavia, la pena viene modulata a seconda della gravità del reato presupposto. Nel dettaglio, per il reato di autoriciclaggio si prevede la reclusione da due a otto anni se il reato che ha prodotto i soldi sporchi da ripulire è punibile con pena superiore a cinque anni. Se invece il reato presupposto è punibile con la reclusione fino a cinque anni, la pena per l’autoriciclaggio scende tra uno e quattro anni. Inoltre, non c’è autoriciclaggio se “il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale”.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!