Voluntary disclosure, beni esteri col lasciapassare

LA PRIMA BOZZA – Le banche svizzere si attrezzano per la “voluntary disclosure”. A tale scopo l’Associazione bancaria svizzera ha predisposto una prima bozza di standard, in consultazione per l’adozione presso gli istituti bancari elvetici, di un vero e proprio “lasciapassare” triennale per consentire al fisco italiano di accedere ai conti detenuti in Svizzera. E che escluda per la banca qualsiasi responsabilità per essere venuta meno al dovere di riservatezza nei confronti del cliente.

PAESI WHITE LIST
– Il “waiver” dovrà essere utilizzato da tutti quei contribuenti che attivano la procedura di rimpatrio dei capitali e intendono continuare a mantenere i propri capitali presso un intermediario di un paese “black list”. In questo caso, nonostante il mancato rimpatrio degli asset, sarà comunque possibile godere delle sanzioni agevolate previste per i paesi “white list”, in quanto la trasparenza sui capitali regolarizzati sarà comunque assicurata.

IL WAIVER
– Firmando il waiver, il contribuente autorizzerà l’intermediario elvetico a trasmettere all’amministrazione finanziaria italiana, su esplicita richiesta di quest’ultima, i dati e i documenti concernenti la procedura di collaborazione volontaria presenti nei propri sistemi informatici. In particolare, nome, estratti conto e rendiconti patrimoniali, come pure eventuali distinte bancarie relative alle operazioni svolte nell’ambito della disclosure. 

IL SEGRETO BANCARIO
– Il modello prevede esplicitamente che, sottoscrivendo il consenso, il cliente “esonera l’intermediario finanziario dal rispetto del segreto bancario svizzero, dai disposti della legge sulla protezione dei dati e da ogni obbligo di confidenzialità”. In ogni caso le richieste di dati non potranno andare indietro nel tempo più di quanto non consentito dalla legge svizzera, che dispone l’obbligo di conservazione dei documenti per 10 anni.

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