Consulenti finanziari, i nuovi obblighi nei confronti di Ocf

Lo scorso 29 dicembre è stato presentato da Consob l’esito della consultazione inerente le modifiche al libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari.

Uno degli articoli che ha visto il maggior numero di modifiche tra il testo in consultazione e quello approvato è sicuramente il 103, dedicato agli obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei Consulenti Finanziari.

Vediamo insieme come hanno inciso le principali osservazioni di chi ha aderito alla consultazione.

La versione iniziale delle lettere a) c) e) e g) ha visto il recepimento delle indicazioni di Ocf, Alezio.net Consulting e Anasf, per un testo finale che è il seguente (in corsivo le aggiunte, mentre le parti cancellate sono sottolineate):

1. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Organismo:
a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli articoli 109 e 109-sexiesdecies, anche nell’ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell’articolo 109, comma 2-ter;
b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;
c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonché, ove esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;
d) il codice fiscale o la partita IVA;
e) l’elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;
f) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l’Organismo;
h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico

In riferimento al comma 1-bis è stata accolta la volontà di Ocf, Ascosim e Anasf di incrementare il termine della comunicazione da 10 a 30 giorni ed è stato aggiunto un richiamo normativo all’articolo 103, comma 1 lettera b) e alla lettera g)in riferimento alle variazioni da trasmettere. Ecco il testo (in corsivo le aggiunte, mentre le parti cancellate sono sottolineate):

1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci trenta giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g) e h), all’articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all’articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c) e all’articolo 103, comma 1, lettera b).

Spostandoci sul comma 1-ter è stato aggiunto un riferimento alle scf come richiesto da Ocf. Inoltre la normativa è stata integrata, a seguito di un suggerimento di Anasf, con il comma 1-quater. Vediamo come (in corsivo le aggiunte):

1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo le misure e l’assunzione della qualità di imputato previste dall’articolo 7- septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’iscrizione, incluso l’eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza.
1-quater. I soggetti iscritti comunicano entro trenta giorni all’Organismo la circostanza di operare sotto supervisione ai sensi dell’articolo 59-octies, comma 1, lettera c), nonché ogni successiva variazione.

Passando in conclusione al comma 3, Ocf ha chiesto di modificare la disposizione al fine di estendere i doveri di collaborazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede anche ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti previsti per il conseguimento ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo, mentre Anasf ha proposto di estendere la disciplina in oggetto, riferita ai soggetti abilitati, alle società di consulenza finanziaria al fine di armonizzare gli adempimenti nei confronti dell’Organismo tra i vari operatori che possono avvalersi dell’operato di persone fisiche iscritte all’Albo. Le osservazioni sono state recepite, per una normativa finale che prende la seguente forma (in corsivo le aggiunte):

2. omissis
3. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il conseguimento ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico.

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