Acquisto senza comunicazione, Consob sanziona Guerini

Consob ha comunicato con delibera 20281 l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Lorenzo Renato Guerini, per violazione dell’art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998, e delle relative disposizioni attuative.

Il decreto oggetto di violazione prevede l’obbligo di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente quotato o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, tra gli altri, dai “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di un emittente quotato”.

Svolgendo Guerini suddette funzioni (qui un breve profilo professionale dal portale di Ubi Banca), la delibera riferisce di una nota con la quale in data 30 gennaio 2017 il sig. Lorenzo Renato Guerini ha riscontrato una richiesta di informazioni in merito all’operatività posta in essere su azioni Italcementi in merito agli obblighi posti a suo carico dalle suindicate disposizioni, comunicando, tra l’altro, l’acquisto in data 28 luglio 2015 di n. 14.287 azioni del medesimo emittente, per un controvalore pari a  92.451,75 euro.

Con successiva nota del 27 aprile 2017, notificata in pari data, la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, sulla base della valutazione degli elementi informativi acquisiti con la nota sopra richiamata, ha contestato al sig. Guerini, ai sensi degli artt. 193 e 195 del d.lgs. n. 58/98, la violazione dell’art. 114, comma 7, dello stesso decreto, come attuato dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento, tra l’altro, alla omessa comunicazione alla Consob ed all’emittente della citata operazione di acquisto di azioni Italcementi S.p.A. posta in essere in data 28 luglio 2015.

I legali del sig. Guerini hanno richiesto l’audizione personale dell’esponente, che si è tenuta in data 9 giugno 2017, e inoltrato per conto dello stesso una istanza di proroga di trenta giorni del termine previsto per la presentazione delle deduzioni difensive, che è stata accolta con nota trasmessa alla parte in data 29 maggio 2017.

Consob ha ritenuto, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. Guerini quanto meno a titolo di colpa e sulla base dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’atto di accertamento, ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di € 15.000,00 per l’omessa comunicazione dell’operazione di acquisto di n. 14.287 azioni Italcementi S.p.A., effettuata in data 28 luglio 2015, di cui è stato contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Qui il testo integrale della delibera.

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