Crack Lehman Brothers e cause alle banche (II parte)

di Pierluigi  Parrini Avvocato in Firenze

Sulla base del panorama sopra esposto riteniamo che, in linea generale, il grido di allarme lanciato da talune associazioni di consumatori possa ritenersi senz’altro apprezzabile, anche se una eventuale azione giudiziaria contro gli intermediari potrebbe presentarsi niente affatto facile.

Sotto il profilo strettamente giuridico la questione deve essere riguardata alla luce  del T.U.F (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)    e dai regolamenti applicativi  emessi da Consob.
Per quanto concerne il T.U.F  dopo la sua originaria emanazione (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) esso  è stato oggetto di numerose modificazioni, di cui l’ultima operata dal D.Lgs.n. 164 del 17 9/2007n. 164, entrato in vigore dal 1° novembre 2007.
Per quanto riguarda la disciplina di natura regolamentare essa è stata recentemente modificata con la delibera Consob n. 16190 del 29/10/ 2007 , (entrato in vigore dal 2/11/2007, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) , in attuazione della Direttiva 39/CE2004/   meglio conosciuta con l’acronimo MIFID (Market in financial instruments directive)
C’è pero da avvertire che, in relazione agli obblighi informativi imposti agli intermediari finanziari, questi ultimi avrebbero dovuto porre in essere i dovuti adempimenti, nei confronti della clientela in essere al momento della entrata in vigore del citato regolamento, in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, entro il 20 giugno 2008.
In base a tale normativa gli intermediari finanziari  hanno o avrebbero dovuto intervistare ogni  singolo cliente investitore sottoponendo al medesimo  un apposito  questionario ( meglio conosciuto come questionario mifid) che costituisce una dettagliata “radiografia”  del cliente e che  consente all’intermediario finanziario di acquisire una approfondita conoscenza del suo profilo di rischio dell’investitore sulla cui base sarà valutata e parametrata  l’adeguatezza e la appropriatezza di ogni singola operazione di investimento.

Come ben può rilevarsi l’attuale regolamentazione in materia di intermediazione finanziaria è attualmente molto più rigorosa di quella vigente in passato che ha visto le banche soccombenti in numerosi giudizi relativi ai casi Parmalt, Cirio e bond argentini.

Ciò posto, per quanto concerne il caso Lehman può dunque condividersi l’opinione di coloro che ritengono priva di qualsiasi successo una eventuale azione giudiziaria contro gli intermediari finanziari?

Sul punto non mi sentirei di assumere una posizione drasticamente negativa.
E’ ben vero l’instaurazione di una eventuale azione giudiziaria può presentare notevoli difficoltà sotto il profilo sostanziale e processuale in quanto l’intermediario citato in giudizio dispone oggi di….maggiori frecce al suo arco.

Pur tuttavia le osservazioni formulate da Bluerating nell’articolo del 15 ottobre 2008 ( Sito Pattichiari dove si parla di obbligazioni a basso rischio citando quelle di Lehman Brothers e il risultato dell’inchiesta effettuata presso le prime 10 reti italiane per la raccolta) inducono a valutazioni cautamente possibilistiche riguardo alla instaurazioni di eventuali azioni giudiziarie.

Se anche voi, come l’avvocato Parrini, volete scrivere un pezzo che vada oltre il semplice commento breve della notizia, esprimere la vostra opinione o presentare il vostro caso, scriveteci!

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