Voluntary 2, cassette anonime nel mirino svizzero

Il denaro contante detenuto in Svizzera per mezzo di cassette di sicurezza nella forma di «anonimato» è penalmente perseguibile dalla legge sul riciclaggio del denaro del paese elvetico in quanto rappresenta il più alto rischio per abuso finalizzato al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. Lo scrive oggi “Italia Oggi”, evidenziano che la conferma arriva dal Consiglio federale svizzero nel rapporto del Dipartimento federale delle finanze (Dff) sulle cassette di sicurezza ed i rischi di riciclaggio internazionale. Sul territorio elvetico esistono varie tipologie di cassette di sicurezza che vengono opportunamente categorizzate in: servizi offerti dalle banche; servizi offerti fuori dal settore bancario, e cioè armadietti delle Ffs (Ferrovie federali dello stato); armadietti negli aeroporti; self-storage box; locali di deposito privati; depositi franchi doganali.

In relazione ai beni patrimoniali non dichiarati che potrebbero emergere da cassette di sicurezza locate a mezzo di società di diritto svizzero è stata evidenziata la carenza di normativa esistente nei servizi di locazione di cassette di sicurezza fuori dal settore bancario, settore in cui non esistono né associazioni di categoria né un’autodisciplina unificata. A parere del Dff, la mera custodia fisica di valori patrimoniali sarebbe di difficile ed onerosa riconduzione a un’attività di intermediazione finanziaria regolamentata a cui, come sappiamo, soggiacciono obblighi di diligenza e obblighi di comunicazione previsti dalla legge sul riciclaggio del denaro e inoltre, sempre a parere del Dff, non si ravvisa un interesse pubblico attuale tale per cui sia necessaria un’ulteriore regolamentazione sulla mera custodia di valori patrimoniali in cassette di sicurezza fuori dal settore bancario.

Ai fini del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo e in osservanza alle raccomandazioni del Gafi/Fatf, il Dff svizzero individua le «cassetta di sicurezza in anonimato» di elevata rischiosità il quanto rappresentano la strumento più idoneo all’abuso della legge sul riciclaggio in Svizzera. Sono proprio queste le problematiche da affrontare in ambito “voluntary disclosure 2” che derivano da un «buco normativo» nel diritto svizzero in quanto il Dff conferma che non è vietato dalla legge interna offrire una «cassetta di sicurezza» fuori dal settore bancario ancorché in anonimato.

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