Consob detta le regole: 5 spunti per i consulenti

La delibera Consob del 15 febbraio 2018, recante il nuovo regolamento intermediari, che adegua la disciplina alla Mifid 2, offre 5 spuntioperativi importanti per i consulenti finanziari. Nello specifico, in tale ambito vengono dettate le disposizioni in materia di (1) disclosure ai clienti, al fine di recepire le innovazioni recate dalla Mifid 2 riguardanti in particolare le informazioni sulla destinazione degli strumenti ai clienti al dettaglio o professionali alla luce della disciplina in tema di product governance e le informazioni da rendere con riferimento ai costi e oneri connessi e (2) contratti dove in coerenza con la Mifid 2, viene in particolare sancito l’obbligo per gli intermediari di ricorrere al contratto scritto anche nei rapporti con i clienti professionali e anche nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell’adeguatezza. Inoltre, in continuità con l’approccio seguito dalla Mifid 1, è stata altresì mantenuta la regolamentazione in merito al contenuto essenziale dei contratti conclusi con i clienti al dettaglio. Il regolamento disciplina anche (3) adeguatezza/appropriatezza/execution only, allo scopo di dare attuazione alle corrispondenti previsioni europee, concernenti in particolare la più puntuale individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza e il nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti al dettaglio una dichiarazione di adeguatezza nell’ambito della prestazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti. Parimenti la disciplina applicabile alla prestazione dei servizi di mera esecuzione e ricezione di ordini è stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla Mifid 2, con specifico riferimento all’individuazione degli “strumenti finanziari complessi” esclusi dal perimetro dell’execution only, anche alla luce delle indicazioni a tal fine contenute negli Orientamenti in materia di “strumenti di debito complessi e depositi strutturati”, emanati dall’Esma il 26 novembre 2015. Inoltre (4) circa le pratiche di vendita abbinata, in cui, in coerenza con le disposizioni della Mifid 2, viene introdotta una specifica disciplina tesa a dettare le regole di trasparenza e di correttezza che gli intermediari sono tenuti a osservare nel caso in cui un servizio di investimento venga offerto unitamente a un altro servizio o prodotto come parte di un “pacchetto”, tenuto anche conto delle
indicazioni a tal fine rese negli Orientamenti in materia di “pratiche di vendita abbinata”, emanati dall’Esma il 22 dicembre 2015. Infine (5) il sistema sui nuovi requisiti di conoscenza e competenza del personale previsti a tutela a tutti gli investitori (sia retail sia professionali) è incentrato sul bilanciamento tra titolo di studio conseguito da una parte ed esperienza professionale dall’altra parte (fatto salvo il periodo minimo di 6 mesi), ed è calibrato sulle caratteristiche del servizio di investimento prestato: per esempio il consulente finanziario, a parità di titolo di studio, dovrà avere conseguito un periodo di esperienza professionale più elevato rispetto a colui che si limita a fornire informazioni sugli strumenti finanziari e/o sul servizio alla clientela, come per esempio l’addetto di sportello.

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