Arriva la mini voluntary. Ecco quanto costa e a chi si rivolge

Altro giro, verrebbe da dire, altro regalo. Lo scorso novembre 2017 infatti, in sede di conversione in legge del DL 148/2017 (contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”),  è stata introdotta una nuova sanatoria riguardante gli investimenti illecitamente detenuti all’estero dai frontalieri e dai soggetti in precedenza fiscalmente residenti all’estero (come vi avevamo anticipato nel pezzo a firma di Andrea Giacobino).
Stiamo parlando in sostanza di una nuova “mini” voluntary disclosure con l’obiettivo di consentire la regolarizzazione delle violazioni relative al quadro RW (art. 4 del DL 167/90) per “somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa”.
Per comprendere meglio il profilo fiscale di questa iniziativa (che non si applica alle attività ed alle somme già oggetto della prima collaborazione volontaria prevista nel 2015, ossia quella introdotta dalla L. 186/2014 e prorogata dal DL 153/2015), abbiamo intervistato l’avv. Antonio Longo, professionista di Dla Piper che si è già occupato di assistere i clienti nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure, nonché nella definizione pre-contenziosa e contenziosa delle controversie tributarie e che ha maturato esperienza in materia di diritto penale-tributario. A chi si rivolge quindi questo nuovo istituto? “Si tratta di un mini-scudo sulle attività estere non indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e detenute da soggetti – oggi fiscalmente residenti in Italia – in precedenza residenti all’estero e iscritti all’AIRE o che prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi (cd. lavoratori frontalieri). Potranno essere regolarizzate le attività e le somme depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero. La procedura si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nei Paesi esteri in cui veniva svolta l’attività lavorativa” ci spiega Longo.
Un’iniziativa che, paragonata ad altre del passato, possiede dei vantaggi in termini di spesa, avvicinandosi al profilo tipico degli scudi fiscali “Il costo della regolarizzazione è pari ad una percentuale forfetaria del 3% del valore delle attività estere alla data del 31 dicembre 2016. Questa percentuale include le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Ciò differenzia, tra le altre cose, questa procedura dalla voluntary disclosure in cui, per ottenere la riduzione delle sanzioni tributarie, i contribuenti che non avevano dichiarato i capitali e le attività detenute all’estero erano chiamati a versare tutte le imposte evase” conclude Longo. Ma nonostante la normativa possa sembrare abbastanza “chiara” nei target e nei termini, sussistono alcuni elementi di incertezza, come segnala l’avvocato Antonio Tomassini, collega di Longo presso Dla Piper,  in un recente pezzo su Il Sole 24 Ore “La norma non brilla per determinatezza per quanto riguarda i periodi regolarizzabili; il regime di prova della provenienza delle disponibilità estere da attività lavoro autonomo o dipendente prodotto all’estero; la possibilità di regolarizzazione delle attività finanziarie diverse dalle attività depositate e dalle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio; gli effetti di potenziale copertura di eventuali profili penali“.
Lasciando per ora da parte le sopracitate incertezze (sulle quali, forse, farà chiarezza una futura circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate), la dead-line prevista per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione è il 31 luglio 2018, con versamento del dovuto (o della prima di tre rate mensili consecutive di pari importo) entro il 30 settembre 2018. Il tutto naturalmente salvo proroghe, abitudine quasi consolidata per iniziative di questo tipo.

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