Consulenza fiscale: partecipazioni qualificate e non, il dilemma dei dividendi esteri

Partecipazioni sociali qualificate e non, una differenza ormai destinata a diventare formale ma non sostanziale. Almeno dal punto di vista fiscale, in riferimento ai dividendi derivanti da attività all’estero. Tra le principali novità normative contenute infatti nel disegno di legge di bilancio 2018, si può citare senza dubbio “l’abrogazione” della distinzione di trattamento di queste due fattispecie da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono salvi, invece, i distinguo in materia di obblighi procedurali e rapporti con i non residenti. Una novità che può generare qualche problematica di valutazione.
Partendo dal principio, il disegno di legge prevede in entrambi i casi l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% per i dividendi derivanti da partecipazioni all’estero. Nel caso ci sia un intermediario italiano adibito alla riscossione, vale l’applicazione del principio del “netto frontiera”, ovvero l’applicazione dell’imposta (in questo caso del 26% appunto) sull’importo dei dividendi nettati dalle imposte applicate nello stato estero dove risiede l’attività.
Il problema sorge nel caso di mancata presenza dell’intermediario: ai sensi dell’art.18 del Tuir, il contribuente è tenuto a riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva, pari alla consistenza della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata qualora fosse intervenuto il sostituto d’imposta (ovvero, di nuovo, il 26%). Tuttavia le istruzioni del rigo RM12 del modello REDDITI persone fisiche precisano che nella colonna 3 deve essere indicato l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. Ed è qui, possiamo dirlo, che casca l’asino, dato che, alla luce dei sopracitati elementi, si potrebbero creare disparità di trattamento fiscale a seconda della presenza, o meno, dell’intermediario adibito alla riscossione dei dividendi. Nell’attesa di vedere il disegno convertito in legge e le derivanti precisazioni interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate, lasciamo ai tributaristi un po’ di materiale sul quale riflettere.

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