L’autonomia giuridica del fondo

È importante la sentenza emessa dal tribunale di Milano il 10 giugno 2016 in relazione alla vicenda di una sostituzione, del gestore di un fondo e dell’applicazione della clausola di prelazione. La Cassazione, in una fondamentale decisione del 2010, conforme ai giudizi di merito, aveva stabilito che il fondo comune non aveva personalità giuridica né una sua autonomia e quindi faceva risalire la proprietà dei beni del fondo alla sgr. Successivamente sono intervenute novelle legislative sia nel Tuf sia nei provvedimenti delle autorità che hanno radicalmente mutato la natura del fondo consentendone l’autonomo fallimento e liquidazione coatta. Sulla base di queste riforme il tribunale, dopo un’ampia analisi di tutte le alternative, innovando la decisione della cassazione, ha stabilito che il fondo comune è dotato di una propria autonomia giuridica, molto vicina a una personalità giuridica. Efficace l’esempio, configurato in sentenza, di una sgr assimilata a un consiglio d’amministrazione che non amministra beni propri ma di proprietà della società. La sgr è ancora più vincolata di un consiglio nelle proprie decisioni dalla presenza di un regolamento e dagli atti dell’autorità e per questo è ancora più evidente che il centro d’imputazione della proprietà dei beni presenti nei portafogli dei fondi è dei fondi stessi. Le conseguenze sono rilevanti.

La separazione tra sgr e fondi gestiti è ancora più marcata, potendo avere ognuno una propria strada giuridica. Può fallire il fondo e rimanere in bonis la sgr come pure il contrario. Può cambiare il gestore del fondo senza che ci sia alcun passaggio di proprietà dei beni presenti nel fondo. Questo elimina l’applicazione di qualunque imposta (per ora) e non comporta obblighi di Opa o di altra natura (prelazione, gradimento, ecc.) connessi a un cambiamento di proprietà.

È anche una garanzia in più per i sottoscrittori delle quote, in quanto un eventuale default della sgr sarebbe senza conseguenze dirette sul fondo. Vedremo se la sentenza sarà appellata e quale sarà il risultato finale.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: