Promotori finanziari – Attenzione all'utilizzo dei dati!

Buona fede. Non sempre basta. La promotrice Anna Premoli sostiene di aver disposto le operazioni via Internet per conto dei clienti in assoluta buona fede, su loro ordine specifico e nel loro interesse “…sulla base dell’estrema fiducia che nutrono nei miei confronti in quanto impossibilitati all’esecuzione, tanto che gli stessi hanno riconosciuto la paternità dell’operazione.” A Banca Mediolanum (e alla Consob) questa giustificazione non basta

Partiamo dal principio. In data 25 agosto 2006 erano state disposte dal medesimo indirizzo I.P. nove operazioni sui rapporti intestati a cinque clienti. Dato che ha fatto drizzare le orecchie; oltretutto nella documentazione relativa ad un cliente era risultata una firma difforme rispetto a quella depositata presso la banca. Era palese che qualcosa non tornasse. Posta di fronte all’evidenza la signora Premoli ha ammesso di aver disposto nella data sopracitata le operazioni di compravendita per conto dei clienti, su richiesta degli stessi che le avevano comunicato i loro codici di accesso. Riguardo alla firma “incriminata” la promotrice si è così difesa: “non sono in grado di garantire l’identità di colui che ha firmato per conto del mio cliente (avendo lasciato presso lo stesso il contratto e avendolo ritirato successivamente) e di non poter escludere che la firma relativa sia stata apposta dalla madre, cointestaria del conto.” Forse c’è solo una cosa che la signora Premoli non è riuscita a considerare del tutto. La buona fede probabilmente è stata percepita. Così come la superficialità nel modo di agire.  

Risposta al seguente commento: L’articolo di cui sopra non chiarisce alcuni aspetti della materia (trattamento dei dati) che meriterebbero tutt’altra attenzione.

Concordo. Tuttavia, non mi pare che la notizia in se si sia posta tale obiettivo, nè l’abbia palesato.

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