Consulenti finanziari – Rebus adeguatezza

Le indicazioni del consulente possono riferirsi ad operazioni di investimento, disinvestimento ovvero possono limitarsi a consigliare il mantenimento o la liquidazione di un investimento effettuato in precedenza autonomamente dal cliente. Le diverse modalità operative del servizio di consulenza rendono particolarmente complessa la corretta valutazione dell’adeguatezza delle operazioni.

L’art. 40 del Regolamento Intermediari dispone che l’intermediario deve valutare se la specifica operazione consigliata soddisfa congiuntamente i seguenti criteri:

  1. corrisponda agli obiettivi di investimento;
  2. sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
  3. sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Il tenore letterale dell’art. 40 lascerebbe intendere che il test dell’adeguatezza debba essere effettuato soltanto se la raccomandazione riguarda un’operazione di investimento e non invece la liquidazione di precedenti investimenti, consigliati dall’intermediario o effettuati autonomamente dal cliente.

La vendita di uno strumento finanziario, sempre che non sia a termine, è operazione che di per sé non comporta rischi finanziari; se tuttavia la posizione investita è correlata ad altri investimenti (ad esempio, per ridurre il rischio di cambio) la sua liquidazione può esporre il cliente a un maggior rischio sugli altri investimenti ancora in corso. In questo caso è opportuno che il consulente verifichi l’adeguatezza dell’operazione di disinvestimento in correlazione alle altre posizioni finanziarie.

Va rilevato in ogni caso che la liquidazione delle attività finanziarie del cliente, determinando una modifica della composizione del suo portafoglio, potrebbe tuttavia condizionare la valutazione dell’adeguatezza degli investimenti successivi proposti dal consulente.

L’intermediario è tenuto a valutare l’adeguatezza delle operazioni volte a modificare l’investimento originario quali, ad esempio, le conversioni (switch) da un fondo/comparto ad un altro del medesimo OICR. Il rischio e le caratteristiche del nuovo strumento finanziario potrebbero essere differenti rispetto a quelle del primo investimento oggetto di conversione e non essere coerenti con il profilo dell’investitore. Complesso può risultare il test dell’adeguatezza qualora l’intermediario fornisca al risparmiatore consigli sulla composizione dell’intero portafoglio e pertanto la raccomandazione sia rappresentata da una pluralità di operazioni di investimento, vendita, mantenimento di posizioni in essere. In tale circostanza la valutazione dell’adeguatezza non potrà riguardare soltanto i nuovi investimenti che modificano il portafoglio ma, congiuntamente, tutte le operazioni che sono consigliate al cliente per realizzare la struttura del patrimonio mobiliare consigliato.

La valutazione dell’adeguatezza è svolta necessariamente nel momento in cui viene fornito il consiglio; può capitare che il cliente esegua la raccomandazione in epoca assai differita e nel frattempo, la variazione di diversi elementi (ad esempio, può modificarsi sensibilmente il prezzo dei titoli oggetto della nuova raccomandazione o degli strumenti che compongono il portafoglio) può rendere inadeguata l’operazione consigliata; al fine di evitare rischi di contestazioni da parte dei clienti, è opportuno precisare nel contratto che il consulente è tenuto a verificare l’adeguatezza nel momento in cui il consiglio viene trasmesso all’investitore. Nel contratto di consulenza è opportuno prevedere l’onere del cliente di comunicare tempestivamente all’intermediario l’esecuzione delle operazioni consigliate o effettuate autonomamente dall’investitore e ciò al fine di consentire al consulente di conoscere la composizione effettiva del portafoglio finanziario per valutare correttamente l’adeguatezza delle successive raccomandazioni.

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