Fondi comuni – La vigilanza europea

Il processo di adozione si completerà definitivamente entro il 1° luglio 2011.

Passaporto del gestore

Una delle novità più significative contenute nella Ucits IV è rappresentata dalla previsione del “passaporto del gestore”: a differenza di quanto attualmente previsto, i fondi comuni autorizzati in uno Stato membro potranno esser gestiti da una società autorizzata in un altro Stato membro, previo accertamento di specifici requisiti organizzativi.

In particolare, l’autorizzazione di un fondo (“OICVM”) deve essere rilasciata dall’Autorità del Paese di origine dell’OICVM stesso (con autorizzazione valida in tutti gli Stati membri); il rilascio di tale autorizzazione è subordinata all’approvazione, da parte della stessa Autorità, della richiesta della società di gestione di gestire l’OICVM in oggetto, del regolamento del fondo e della scelta del depositario.

L’autorizzazione della società di investimento, invece, viene rilasciata dall’Autorità del Paese d’origine di quest’ultima, subordinatamente all’approvazione dei suoi atti costitutivi, della scelta del depositario e, se del caso, della richiesta di gestire l’OICVM. Viene dunque eliminata la diretta connessione tra il Paese di origine della società di gestione e quello dell’OICVM: diviene così possibile che una società di gestione con sede in uno Stato membro gestisca un OICVM che si trovi in uno Stato membro diverso. Ciò determinerà, nelle previsioni dei regulators, una netta riduzione dei costi sostenuti dalle società di gestione, le quali potranno vendere le quote degli OICVM in Stati diversi da quello di origine senza più costituire nuove sedi e creare fondi “clone” nel Paese interessato.

La fusione di OICVM

Posto quanto sopra, è verosimile immaginare diverse fusioni di OICVM nel prossimo futuro: per questa ragione la Ucits IV, in un’ottica di semplificazione, ha disciplinato un’apposita procedura tesa a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società di gestione. In particolare, si prevede che ogni operazione di fusione di OICVM debba essere subordinata ad un’autorizzazione preliminare resa dallo stato di origine dell’organismo oggetto di fusione: tale autorizzazione potrà essere rilasciata solamente in seguito all’accertamento di determinate condizioni (in particolare riferite all’informativa che dovrà essere resa in proposito agli investitori dell’OICVM ricevente). Tale procedura prevede un intervento congiunto delle Autorità tanto del Paese di origine dell’OICVM oggetto di fusione (che dovrà rilasciare l’autorizzazione definitiva) quanto del Paese di origine dell’OICVM ricevente (al quale le suddette informazioni dovranno essere trasmesse e che sarà deputato a valutare l’impatto potenziale della fusione proposta per i detentori delle quote dell’OICVM ricevente).

I master-feeder
Particolare disciplina è prevista per le strutture “master-feeder”. In proposito, la Ucits IV definisce gli OICVM feeder come gli OICVM, ovvero i loro comparti di investimento,che sono stati approvati per investire almeno l’85% delle sue attività in quote di un altro OICVM (“OICVM master”) o in suoi comparti di investimento, in deroga ai generali limiti di investimenti definiti dalla stessa Ucits IV. Il restante 15% dell’OICVM feeder può poi essere investito in liquidità detenute a titolo accessorio, strumenti finanziari derivati con esclusive finalità di copertura nonché in beni mobili ed immobili indispensabili all’esercizio delle attività, laddove l’OICVM feeder sia una società di investimento. Naturalmente, con riferimento a queste particolari strutture la Ucits IV prevede particolari forme di vigilanza e di controllo nonché specifici presidi informativi (ad esempio si prevede la necessità che l’OICVM feeder concluda un apposito accordo con l’OICVM master al fine di consentire al primo di rispettare pienamente gli obblighi della direttiva).

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