Promotori Finanziari – Obbligati a saldare i debiti con Consob e APF

Diversi lettori, in seguito alla notizia relativa La linea dura di Consob e APF, hanno scritto per avere chiarimenti sugli obblighi del promotori dopo la cancellazione per omesso pagamento. Sono obbligato comunque a pagare anche se non voglio più essere iscritto all’albo? Decorsi i 45 giorni dalla scadenza basta pagare il contributo con gli interessi di mora per essere di nuovo iscritti? Sono questi alcuni dei quesiti inviati dai nostri lettori.

Luigi Gaffuri, professore all’Università degli Studi di Bergamo, risponde ai promotori:

Presupposto per il pagamento del contributo di vigilanza della Consob e del contributo quota annuale all’APF è l’iscrizione all’albo dei promotori alla data del 2 gennaio 2009. In entrambi i casi, di fatto, si tratta di un contributo per la tenuta dell’Albo per i servizi e per le attività connesse e strumentali a tale funzione, nel caso dell’Apf, e correlato all’attività di vigilanza, nel caso di Consob.

La cancellazione dall’albo comporta automaticamente, a mio modo di vedere, il venir meno dell’obbligo di versamento dei suddetti contributi, in quanto non sussistono più le condizioni di vigilanza sul promotore. Quanto precisato nella parte finale della Comunicazione Consob n.DI/DAF/9022277 del 12.3.2009 e della Comunicazione n. 53 del 20.3.2009, sebbene possa dare adito a diversa interpretazione, significa che il promotore, qualora sia stato cancellato per il mancato pagamento dei suddetti contributi, è comunque obbligato al versamento degli stessi contributi che avrebbe dovuto versare in quanto precedentemente iscritto all’albo, oltre agli interessi di mora; le medesime comunicazioni precisano peraltro che il ritardato  pagamento dei contributi, successivo alla cancellazione, non può sanare l’irregolarità accertata e pertanto la cancellazione non può essere annullata attraverso il pagamento tardivo.

Ciò non significa che una volta cancellato dall’albo il promotore sia tenuto a versare il contributo anche per i periodi successivi all’iscrizione, proprio perché con la cancellazione viene meno il presupposto del pagamento rappresentato dall’iscrizione all’albo. Va osservato che l’art. 102, comma 1 lett. c e comma 3 del Reg. Intermediari che contempla la cancellazione dall’albo decorsi 45 giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento del contributo di vigilanza, è entrato in vigore il 1° gennaio 2009.   

a cura di Luigi Gaffuri 

Riceviamo e pubblichiamo un chiarimento in merito alla questione direttamente dall’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari:
Occorre chiarire che la cancellazione dall’Albo per mancato pagamento di uno dei due contributi, comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento esclusivamente per gli anni successivi, non essendo più il soggetto iscritto all’Albo tenuto dall’APF e, conseguentemente, non più sottoposto all’attività di vigilanza esercitata dalla Consob.
 
Si sottolinea che, come da comunicazioni Consob e APF citate nell’articolo, il mancato pagamento del contributo per l’anno di iscrizione all’Albo, accertato alla data del 2 gennaio 2009, comporta tutte le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo contributivo previste dalla legge.

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