Assicurazioni, ecco Solvency II, un nuovo regime di solvibilità

Il Parlamento Europeo ha adottato una direttiva – detta Solvency II – sull’accesso alle attività di assicurazione e riassicurazione e sul loro esercizio, che fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l’autorizzazione ad operare a livello UE e rafforza le disposizioni sulla vigilanza. Stabilisce norme sulla governance, sui fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo.

Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Peter Skinner, il Parlamento ha adottato – con 593 voti favorevoli, 80 contrari e 3 astensioni – una direttiva relativa a un nuovo regime di solvibilità, per le imprese di assicurazione e riassicurazione, affinché rifletta tutti gli ultimi sviluppi in materia di vigilanza prudenziale, scienze attuariali e gestione dei rischi, consentendo, se necessario, aggiornamenti futuri. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° novembre 2012.
 
La direttiva contiene disposizioni riguardanti l’accesso alle attività non salariate dell’assicurazione diretta e della riassicurazione nell’UE, la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi, nonché il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta

Campo d’applicazione
 
Per quanto riguarda l‘assicurazione vita, la direttiva si applica ai contratti del ramo vita, incluse le assicurazioni per i casi di vita e di morte e miste, le assicurazioni vita con controassicurazione, e quelle di nuzialità e di natalità. Si applica inoltre alle assicurazioni di rendita e a quelle complementari, alle operazioni tontinarie, alle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione e a quelle dipendenti dalla durata della vita umana. 
 
Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la direttiva si applica alle attività assicurative relative agli infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazione e alla responsabilità civile legata agli stessi, alle merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), agli incendi ed altri elementi naturali, alla responsabilità civile generale, al credito (insolvibilità generale, credito all’esportazione, vendita a rate, credito ipotecario e credito agricolo), alle cauzioni, alle perdite pecuniarie di vario genere (rischi relativi all’occupazione o insufficienza di entrate, ad esempio), alla tutela giudiziaria e all’assistenza alle persone in difficoltà.
 
Tuttavia, come richiesto dai deputati, la direttiva non si applica alle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:
 
•    l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati non supera i 5 milioni di euro;
•    il totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro;
•    il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro;
•    le attività non comprendono operazioni di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori;
•    le attività non comprendono operazioni di riassicurazione superiori a 0,5 milioni di euro dell’incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di euro delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% dell’incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
Attività di vigilanza, anche a livello di gruppi assicurativi
 
In forza alla direttiva, la vigilanza dovrà essere basata su «un approccio prospettico e orientato al rischio», e includere la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese. La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è precisato, «combina un opportuno mix di attività cartolari e ispezioni in loco». Gli Stati membri dovranno garantire che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 
La vigilanza finanziaria comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Dovranno anche prescrivere alle imprese di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni che sono necessarie ai fini di vigilanza.

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