Banche – Nuova disciplina per acquisizioni e partecipazioni

La direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007 ha introdotto una nuova disciplina, di armonizzazione massima, delle “regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”.

Al momento attuale, sulla base del Provvedimento a firma del Governatore della Banca d’Italia del 18 maggio scorso, devono richiedere preventivamente l’autorizzazione alla Banca d’Italia tutti i soggetti che intendono acquisire, anche di concerto tra loro, una partecipazione pari o superiore al 10% in una banca, in una società finanziaria, una sim o in un’impresa d’assicurazione o di riassicurazione autorizzata a livello europeo.  La soglia minima per l’acquisto di quote nelle banche, per la quale occorre richiedere un’autorizzazione preventiva alla Banca d’Italia, passa così dal 5% al 10%.

La direttiva parla di “una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 33% (2) e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;   Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento – Comunicazione al mercato”.

L’armonizzazione interessa, quindi, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione autorizzate in un Paese dell’Unione Europea. Tali disposizioni si prevede avranno una diretta efficacia nell’ordinamento italiano. Di conseguenza, dovrà essere disapplicato l’articolo 19 del Testo unico bancario (TUB) nella parte in cui prevede “che debba essere preventivamente autorizzata l’acquisizione di azioni o quote in una banca da chiunque effettuata quando comporta una partecipazione superiore al 5%”.

Per maggiori dettagli, si veda il documento originale della direttiva 2007/44/CE.

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