Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con l’albo unico

RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito della tutela delle minoranze, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

In materia di tutela delle minoranze, a norma dell’articolo 126 bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58:

A: sono sempre e comunque ammesse integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea
B: i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque o dieci giorni, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare
C: i soci, per poter chiedere l’integrazione delle materie da trattare in assemblea, devono, anche congiuntamente, rappresentare almeno il cinquanta per cento più uno del capitale sociale
D: non sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno dopo che è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda l’albo unico dei consulenti finanziari. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Al fine di assolvere i suoi doveri di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 92 della delibera Consob 16190, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: demanda all’autorità giudiziaria di competenza la verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo
B: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficientee sercizio delle funzioni svolte e indica, tra l’altro, il termine massimo di 30 giorni per i procedimenti di propria competenza
C: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte e indica, tra l’altro, il termine massimo di 60 giorni per i procedimenti di propria competenza
D: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficienteesercizio delle funzioni svolte, indicando tra l’altro i termini dei procedimenti di propria competenza

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