Consulenti Finanziari – Un nuovo alleato contro le banche

Se avete avuto problemi con la Vostra Banca, o con lo sportello della Posta, ora avete una strada aggiuntiva per rivendicare i Vostri diritti. E’ stato infatti introdotto  l’Arbitrato Bancario Finanziario, una nuova procedura di risoluzione delle controversie che si svolgerà sotto il controllo della Banca d’Italia. Sono soggetti alle decisioni dell’Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia.

E’ un sistema stragiudiziale che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente ed imparziale composto da cinque membri, di cui due nominati dalle associazioni dei consumatori e di categoria e tre dalla Banca d’Italia, che decide, in pochi mesi, chi ha ragione e chi ha torto. C’è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della stessa o di risposta insufficiente, si può attivare il ricorso che puo’ avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico e se il cliente non rimane soddisfatto della decisione dell’Arbitro può comunque rivolgersi al giudice. L’Arbitro può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio i conti correnti, le carte di credito (anche revolving), i mutui, i prestiti personali fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo quando si chiede soltanto  di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
Non possono essere decise controversie che riguardano servizi ed attività di investimento quali la compravendita di azioni ed obbligazioni, od operazioni in strumenti derivati che sono di competenza del sistema di conciliazione ed arbitrato della Consob attraverso l’Ombudsman giurì bancario; e  nemmeno controversie di beni e servizi  quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo, oppure le forniture connesse a operazioni di factoring. Non possono essere ricomprese controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto.

Non si può ricorrere se è pendente una causa o un altro tipo di conciliazione. Se sarà proposta una class action, l’arbitrato è escluso se il consumatore o utente aderisce all’azione collettiva. Dato che per il ricorso all’Arbitro non è necessaria l’assistenza di un avvocato, il cliente può essere adeguatamente assistito da un consulente indipendente, con notevole risparmio di costi ed un’assistenza tecnica più completa e puntuale. Alla base del nuovo organismo vi è un intento semplificativo del rapporto banca-cliente soprattutto in relazione al restringimento di tempi e costi per la soluzioni delle varie questioni. Tra la domanda del risparmiatore e la decisione non dovranno passare più di sei mesi. Una vera rivoluzione se si pensa ai tempi della giustizia civile.

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