Consulenti Finanziari – Albo, forse stavolta ci siamo davvero..

Non sarà propriamente una ventata di fiducia, ma qualcosa si muove, finalmente, in merito al chiaccheratissimo albo dei professionisti fee only (al quale parteciperanno, grazie al fondamentale apporto di Assofinance anche srl e spa). L’autorità guidata dal buon Lamberto Cardia ha infatti pubblicato l’esito delle consultazioni sul Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari; osservazioni provenienti da più fronti, con tanto di relativa risposta. Noi di Bluerating vi proporremo una sintesi di quelle più significative.

Osservazioni

L’avv. Luciano Pontiroli osserva che il regolamento “non prende posizione in merito alla struttura dell’Organismo, rimettendo alla sua autonomia la decisione se assumere una configurazione accentrata o, invece, un’articolazione territoriale che potrebbe – in linea di principio – agevolare
l’esercizio delle funzioni di controllo attribuitegli dall’art. 18-bis del t.u.i.f.”; nello stesso senso il partecipante alla consultazione rileva anche che il regolamento nulla dispone “in merito alla configurazione accentrata o decentrata dell’albo”.

Valutazioni

Si osserva che le materie riguardanti la struttura organizzativa dell’Organismo e l’articolazione territoriale dell’albo sono estranee alla sfera della competenza regolamentare della Consob. Tale conclusione, oltre che dall’assenza di una disposizione che conferisca alla Consob un simile potere
di incidenza sull’autonomia organizzativa dell’Organismo, è avvalorata dal confronto tra il testo dell’art. 18-bis del TUF e la previsione dell’art. 31, comma 4, del TUF (che espressamente sancisce il principio dell’articolazione territoriale dell’Organismo dei promotori finanziari).
Art. 32 (Vigilanza dell’Organismo nei confronti dei consulenti finanziari):
1. L’Organismo, nell’esercizio delle funzioni previste dal Testo Unico e dal presente regolamento:
a) può chiedere ai consulenti finanziari la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti e può disporre l’audizione personale dei consulenti finanziari;
b) può effettuare controlli nel luogo di conservazione della documentazione comunicato dal consulente finanziario ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del presente regolamento e può chiedere l’esibizione dei documenti ritenuti necessari.
2. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire
all’Organismo lo svolgimento delle funzioni ed il compimento degli atti previsti dal precedente
comma.

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