Consulenti indipendenti – Decalogo 2, serve la polizza

Art. 84 (Requisiti per l’iscrizione)
1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario: a) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale; b) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale; c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo; d) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale; e) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale.
2. Con la richiesta di iscrizione all’albo l’interessato comunica all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa prevista dal regolamento ministeriale.
3. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 2. 

Osservazioni

I sig.ri Davide Battista e Luca Barillaro non condividono la previsione di una polizza assicurativa per i consulenti finanziari (comma 2).  Nafop segnala l’opportunità di creare una sezione speciale dell’albo dei consulenti finanziari al fine di consentire agli iscritti che di fatto non esercitano la professione di mantenere l’iscrizione all’albo senza dover sostenere il costo della copertura assicurativa obbligatoria.  Nafop suggerisce inoltre di definire con maggiore precisione i tempi e le modalità per ottemperare all’obbligo di comunicazione di cui al comma 3, eliminando i margini di discrezionalità connessi all’utilizzo della locuzione “tempestivamente”. 

Valutazioni

La necessità di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari non deriva dal comma 2 della disposizione in commento ma dall’art. 6 del DM n. 206/2008, in base al quale “L’iscrizione all’Albo è consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione (…)”. Alla luce di tale formulazione anche la soluzione prospettata da Nafop di esonerare dall’obbligo della copertura assicurativa gli iscritti che non esercitano l’attività risulta preclusa. Si ritiene, infine, di accogliere il suggerimento formulato da Nafop di definire con maggior precisione i tempi per l’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 3, prevedendo un termine di cinque giorni. Pertanto la disposizione in esame è stata in tal senso modificata.

Uscendo dal nostro decalogo giornaliero, occorre dire che proprio oggi Nafop ha espresso soddisfazione per il regolamento di attuazione degli artt. 18bis e 18ter del d.lgs. n. 58/1998 sulla figura professionale del consulente finanziario indipendente. Come esprime l’associazione “Nafop vede premiato il proprio sforzo e ormai vicina la creazione dell’Albo. La pubblicazione, infatti, porterà alla costituzione dell’Organismo di Vigilanza necessario per rendere esecutivo l’Albo previsto per i primi mesi del 2010”.

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