Consulenti indipendenti – Decalogo 4, la radiazione è uguale per tutti

Art. 11
(Cancellazione dall’albo)
1. L’Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario dall’albo in caso di:
a) domanda dell’interessato;
b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 8, lettere c), d) ed e);
c) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
d) radiazione dall’albo deliberata dall’Organismo.
2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, previo accertamento della sussistenza
dei relativi presupposti.
3. I consulenti finanziari cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente
iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati
dall’articolo 8 ovvero abbiano corrisposto il contributo dovuto;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della delibera di
radiazione.

Osservazioni

Anasf e il prof. Giuseppe G. Santorsola suggeriscono di uniformare il termine decorso il quale è
possibile procedere alla reiscrizione del consulente che sia stato radiato (tre anni) con quello
previsto dall’art. 102, comma 4, lett. b), del RI (5 anni) per i promotori finanziari.

Nafop e il sig. Giorgio Canella suggeriscono di prevedere un regime più severo in presenza di un
provvedimento di radiazione che escluda per un periodo di almeno 5 anni oppure in via perpetua la
possibilità di reiscrizione all’albo per i casi più gravi di violazione della deontologia professionale.
Nafop chiede, inoltre, di prevedere che la cancellazione dall’albo per il mancato pagamento del
contributo sia disposta dall’Organismo decorso il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza
del termine per il pagamento in analogia con quanto stabilito dall’art. 102, comma 3, del RI.

€FPA Italia, chiede di prevedere che anche la perdita dei requisiti di professionalità, al pari della
perdita dei requisiti di onorabilità, indipendenza e patrimoniali, rilevi ai fini della cancellazione
dall’albo; in tal modo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale verrebbe a
costituire condizione necessaria per la permanenza dell’iscrizione all’albo.

L’avv. Luciano Pontiroli suggerisce di condizionare la reiscrizione del consulente che sia stato
radiato dall’albo ad un nuovo accertamento dei requisiti di cui all’art. 8 da compiersi decorso il
termine di tre anni dal provvedimento di radiazione.

Valutazioni

In accoglimento delle osservazioni pervenute, la disposizione è stata modificata estendendo da tre a
cinque anni, così come previsto dall’art. 102 del RI per i promotori finanziari, il termine al
decorrere del quale è consentita la reiscrizione all’albo del consulente nei cui confronti sia stata
irrogata dall’Organismo la sanzione della radiazione.

Relativamente all’osservazione formulata da €FPA Italia, si ritiene che, dato l’odierno quadro
normativo, la permanenza dell’iscrizione all’albo non possa essere direttamente condizionata
all’adempimento del dovere di aggiornamento professionale. Questa conclusione trova conforto
nella circostanza che il dovere di aggiornamento non è configurato né nel TUF né nel DM n.
206/2008 alla stregua di un presupposto per l’esercizio dell’attività di consulenza. In altre parole,
sembrerebbe che l’aggiornamento del consulente non possa farsi rientrare tra i requisiti di
professionalità necessari per conseguire o conservare il diritto di accesso all’attività di consulenza
finanziaria. Attesa l’inclusione tra le materie ricondotte alla potestà regolamentare della Consob,
l’aggiornamento sembra piuttosto operare, nell’attuale assetto, come una regola di comportamento
il cui rispetto è ritenuto indispensabile per un corretto esercizio della professione. Ciò comporta che
la sua violazione potrà determinare non la cancellazione dall’albo ma l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 27 per l’inosservanza delle regole di condotta disposte dal presente regolamento.

Con riferimento all’osservazione formulata dall’avv. Pontiroli, si rammenta che anche la
reiscrizione all’albo, a seguito di radiazione, così come ogni altra ipotesi di reiscrizione all’albo, è
condizionata alla sussistenza dei presupposti previsti dal DM n. 206/2008 per l’accesso all’attività
professionale.

Si ritiene, infine, di accogliere la richiesta di Nafop di prevedere che la cancellazione per il mancato
pagamento del contributo sia disposta dall’Organismo decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine per il pagamento.

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