Occhio alla polizza. Non sempre ti segue

di Rosaria Barrile

Così come già avviene da anni nel resto d’Europa, anche in Italia è ormai prassi diffusa per gli istituti di credito proporre al mutuatario non solo la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro possibili danni da incendio, scoppio e fulmine, ma anche ulteriori prodotti tra cui le polizza vita e quelle contro il rischio di infortunio e malattia.
Tutte queste polizze vengono solitamente stipulate per una durata pari a quella del mutuo. Il costo, a volte consistente, può essere pagato a rate, ma più frequentemente viene pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ed è qui che nasce il problema. Nel caso di un trasferimento del mutuo in un’altra banca, che fine fa la quota parte del premio relativa al periodo di assicurazione non goduto? Secondo l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Ma non è tutto. l’Isvap prevede che, nel caso specifico della portabilità del mutuo, le assicurazioni restituiscano al cliente anche le commissioni, lasciando a loro il compito di rivalersi poi sugli intermediari. Secondo Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline.it, con il moltiplicarsi delle operazioni di trasferimento del mutuo le difficoltà tecniche legate alla gestione delle polizze abbinate è emerso in tutta la sua portata. “I problemi maggiori ovviamente si registrano per le polizze a premio unico anticipato. Già l’anno scorso era stato approvato un protocollo di intesa tra Abi e Ania.

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