Strumento o prodotto?

di Luigi Gaffuri

A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore della MiFID l’informativa ai clienti relativa agli strumenti finanziari resta uno dei temi più controversi della nuova disciplina sui servizi di investimento. Va ricordato che l’art. 31 del Regolamento Intermediari stabilisce quali informazioni relative alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari “trattati” debbano essere messe a disposizione dei clienti (o dei potenziali clienti) prima della prestazione dei servizi di investimento (art. 34, comma 3) disponendo che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. Mentre nella prima parte della norma è richiesta una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, in seguito è prescritta un’informazione sufficientemente dettagliata concernente il tipo specifico di strumento finanziario e gli specifici rischi connessi.
Non è chiaro, in particolare, il significato di “tipo specifico di strumento finanziario” cui occorre riferire la descrizione delle caratteristiche e dei rischi, trattandosi di una espressione letterale non definita, pur essendo presente nella Direttive comunitarie di primo e secondo livello e nelle disposizioni di attuazione interne. La Consob, in merito al significato di “tipo specifico di strumento finanziario”, nel commento al Regolamento Intermediari ha precisato che con tale espressione si è voluto consentire agli intermediari, in sede di generale rappresentazione dei servizi offerti, di rendere l’informativa richiesta su gruppi omogenei di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche e, quindi, suscettibili di “informativa aggregata”.

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