Promotori – Radiato Biagi, Fideuram non gli dava il bonus

Era il 26 agosto 2008, quando Banca Fideuram S.p.A. comunicava di aver risolto per giusta causa il rapporto di agenzia in essere con il sig. Marco Biagi, avendo accertato che questi avrebbe posto in essere gravi irregolarità nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario. Ma quali erano le accuse?

Viste le note del 30 ottobre 2008 e 6 febbraio 2009, quest’ultima resa in riscontro alla richiesta di dati e notizie inoltrata dalla Divisione Intermediari il 29 gennaio 2009, con cui Banca Fideuram S.p.A. ha fornito più dettagliate informazioni sulle irregolarità emerse a carico del promotore, ed ha evidenziato che il promotore si sarebbe appropriato di somme e di valori di pertinenza dei clienti (29.700 euro), ne avrebbe contraffatto la firma su modulistica contrattuale, avrebbe accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte ed avrebbe realizzato confusione fra i patrimoni dei clienti.

Aspetto di particolare interesse emerge nella valutazione della linea difensiva; sembra infatti che tra le motivazioni di tale condotta vi fosse anche la questione bonus; ma andiamo con ordine. Con le dichiarazioni confessorie rese innanzi al servizio Audit dell’Intermediario il 21 agosto 2008 ed il 2 settembre 2008, il sig. Marco Biagi ha riconosciuto di aver posto in essere tutte le irregolarità sopra citate, dichiarato di aver agito per effetto “del mancato incasso dei bonus annuali e triennali maturati in quanto riassorbiti dall’azienda in funzione degli anticipi provvisionali erogati, nonché dalla necessità di coprire i saldi debitori dei (suoi) conti correnti”.

Con il proseguimento della nota difensiva, il sig. Biagi, affermato di aver integralmente risarcito i clienti vittime delle irregolarità poste in essere, ha trasmesso copia delle dichiarazioni liberatorie rese da alcuni clienti e di taluni assegni emessi in loro favore nonché all’ordine di un cliente ed ha conclusivamente chiesto la definizione del procedimento sanzionatorio a suo carico “senza l’adozione di alcuna sanzione”, ovvero in subordine, “tenuto conto del risarcimento danni effettuato […] e delle difficili condizioni psicofisiche che […] hanno determinato la [sua] …”, con l’irrogazione della sanzione del richiamo scritto. Ma a volte, si sa, una buona difesa non basta.

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