Generali e soldatini

di Carlo Emilio Esini

In più occasioni ho avuto modo di esporre la mia opinione sul complesso normativo introdotto dalla MiFID e sulla declinazione che i legislatori nazionali, primario e regolamentare, ne hanno dato. Le nuove norme sono state disegnate principalmente nell’ottica di favorire l’ulteriore sviluppo dell’industria, ma nel dettaglio sono poi emersi degli aspetti di particolare delicatezza del sistema sui quali, è facile immaginarlo, si concentrerà nei prossimi anni l’interesse di Giudici e regolatori. Vorrei però segnalare un punto che si trova in un territorio grigio tra norme propriamente intese e indicazioni applicative dell’Autorità di vigilanza nell’ambito di quel potere di orientamento del mercato e delle prassi conferitole dalla normativa primaria.
Il più significativo intervento della Consob in questo senso è la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 che specifica le linee guida fornite dalla commissione per l’adempimento de “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”.
Con tale comunicazione la Consob ha dovuto intervenire, tra l’altro, in un ambito assai delicato: quello che attiene alla politica commerciale e di orientamento della forza di vendita. Poiché infatti c’è un principio affermato dalla stessa MiFID (art. 19.1) che impone agli intermediari di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”, la commissione ha ritenuto opportuno dare indicazioni agli operatori mirate, quantomeno con riferimento ad alcune tipologie di prodotti (i c.d. prodotti illiquidi ovvero derivati OTC, polizze unit e index linked e obbligazioni bancarie e strutturati) a dare concreta applicazione a tale principio.
Con riferimento quindi all’aspetto che ci interessa in questa sede, ovvero la politica commerciale degli intermediari essa ha affermato: “Preliminarmente e in via generale si richiama l’attenzione degli operatori affinché nella definizione della propria politica commerciale, si abbia cura di valutare la compatibilità dei singoli strumenti inseriti nel catalogo prodotti, avuto riguardo alla loro complessiva morfologia, con le caratteristiche e i bisogni della clientela cui si intende offrirli”. E ancora, poco più avanti: “In tale ambito, particolare attenzione andrà posta alle modalità di remunerazione di dipendenti, collaboratori e promotori finanziari in relazione alle differenti tipologie di prodotti offerti nonché agli obiettivi di budget ed ai correlati premi fissati per la rete di vendita. Ciò al fine di contenere i rischi derivanti dalla percezione, da parte degli addetti al contatto con la clientela, di una spinta alla distribuzione di prodotti particolarmente remunerativi per l’intermediario, a scapito di altri prodotti pur in ipotesi maggiormente confacenti agli interessi della clientela”.

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