Con le correzioni alla legge fallimentare inserite nel dl viene infatti introdotto il principio di “prededuzione” sui nuovi finanziamenti concessi alla società in crisi entrata in concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale. La prededuzione viene accordata anche al finanziamento concesso dal socio fino all’80% dell’ammontare, fino ad oggi considerato postergato (da pagare cioè per ultimo).
Un’altra novità è la possibilità di ottenere dal tribunale, per due mesi, una protezione contro misure esecutive o cautelari nella fase delle trattative con i creditori, in presenza di una bozza di accordo che può ottenere il sì di almeno il 60% dei crediti, dando così la possibilità all’imprenditore di bloccare istanze di fallimento per poter chiudere i negoziati con le banche.
Il decreto esclude inoltre i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice, che non si applicano ai pagamenti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Un’ulteriore garanzia per le banche, che potranno concedere i prestiti con più tranquillità.