Promotori – Ripaga la cliente, ma viene sospesa

Si può dire che, dalla vicenda della sig.ra Renata Benini, i clienti non abbiamo tratto problemi economici. Già perché la ex promotrice di Fideuram (ha rassegnato le proprie dimissioni in data 31 luglio 2007), avrebbe comunque fornito alla cliente un vantaggio economico utilizzando propri mezzi finanziari ed adottando un atteggiamento trasparente con riguardo alla irregolarità commessa, nella fattispecie una falsa rendicontazione.
A seguito infatti del reclamo presentato da una cliente del promotore, è stata posta in essere dalla Banca un’attività di controllo interno sui rapporti intrattenuti dalla Sig.ra Benini con la propria clientela dalla quale è emerso quanto segue:

1. Sig.ra …: avrebbe ricevuto dal promotore finanziario la seguente documentazione contabile non corrispondente al vero:
• copia di un documento contenente una valorizzazione del portafoglio finanziario, alla data del 23 giugno 2005, pari ad € 158.280,00, a fronte di un controvalore effettivo pari ad € 114.794,50;
• copia di un documento contenente una sintesi di portafoglio, alla data del 27 aprile 2006, riportante una valorizzazione pari ad € 20.000,00 del prodotto denominato “Brasile 9,50% 00/07”, risultato inesistente presso l’intermediario;
• copia di un documento contenente una valorizzazione del portafoglio finanziario, alla data del 10 luglio 2007, pari ad € 112.395,87, a fronte di un controvalore effettivo pari ad € 131.560,61;
• copia di un documento contenente una sintesi di portafoglio, alla data del 10 luglio 2007, riportante una valorizzazione pari ad € 30.000,00 del prodotto denominato “EDF 5% 98/09”, risultato inesistente presso l’Intermediario alla data del 10 luglio 2007;
La Sig.ra Benini, inoltre, al fine di celare alla cliente la falsità della rendicontazione da ultimo elencata, avrebbe falsificato la firma della Sig.ra … sia in sede di girata per l’incasso dell’assegno circolare n. … dell’importo di € 30.000,00, sia sulla distinta di versamento di tale assegno sul conto corrente n. …, intestato alla medesima Sig.ra … . L’assegno di cui in parola è risultato essere stato emesso in addebito sul conto corrente n. … acceso presso la filiale n. … di Milano della Banca Popolare di Novara ed intestato al Sig. …, che Banca Fideuram S.p.A. ha comunicato, con nota in data 11 settembre 2008, non risultare tra i clienti assegnati alla Sig.ra Benini. Il promotore, infine, avrebbe successivamente utilizzato la provvista in tal modo costituita sul conto corrente della cliente per disporre l’acquisto non autorizzato del succitato prodotto denominato “EDF 5% 98/09” in data 26 luglio 2007.

2. Sig. …: il promotore avrebbe comunicato al cliente false informazioni circa il prodotto denominato “Finpart 6,45%”, emettendo assegni circolari a favore del cliente al fine di simulare per gli anni 2004 e 2005 rendimenti non corrispondenti al vero. In particolare, la Sig.ra Benini avrebbe richiesto l’emissione a favore del cliente di assegni circolari non trasferibili.

Una volta udita la promotrice ha sottolineato che, con riguardo alla Sig.ra …, “la rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale della cliente era stata realizzata dalla Sig.ra Benini per ragioni etiche nei confronti del … deceduto … confermate dalla circostanza che quando la Sig.ra …, dopo il decesso del …, ha contestato la non correttezza della rappresentazione, la Sig.ra Benini ha reagito in maniera adeguata e pronta: ha fornito alla cliente valori per importo pari alla differenza di cui alla rappresentazione non corretta. Successivamente il promotore, allorché la cliente “si rifiutava di attestare la ricezione di € 30.000,00”, si sarebbe determinato, sempre per ragioni etiche, a porre in essere l’operazione di investimento per conto della Sig.ra … utilizzando propri mezzi, pur nella consapevolezza che tale modalità di “indennizzo”, comunque non dovuto, non avrebbe evitato la segnalazione da parte della cliente. Non sarebbe, pertanto, condivisibile l’affermazione della Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori secondo la quale la realizzazione di un comportamento non corretto per porre rimedio a precedente comportamento non corretto è tale da aggravare la situazione della Sig.ra Benini, in quanto quest’ultima, pur attraverso le predette modalità, avrebbe comunque fornito alla cliente un vantaggio economico utilizzando propri mezzi finanziari ed adottando un atteggiamento trasparente con riguardo alla prima irregolarità. Le irregolarità poste in essere presentano carattere di episodicità ed hanno coinvolto una sola cliente dei numerosi assistiti dal promotore, elementi che hanno contribuito alla sospensione sanzionatoria, evitando la radiazione.

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