Promotori – Doppia professione, unica radiazione

In Italia si è da sempre patria di figure con pluricariche, spesso anche in palese conflitto di interessi, Amministratori delegati multisocietari e via dicendo, ma tutto continua senza che nessuno si preoccupi. Se però a adoperarsi in una doppia figura, pur senza danno in merito alla trasparenza nei confronti del pubblico, è un promotore, allora i discorsi cambiano e la radiazione può essere una naturale conseguenza dell’operato come nel caso del signor Fabrizio De Simoi.

Il promotore, all’epoca dei fatti operante per conto di Banca Fideuram S.p.A., ha prestato la propria attività promozionale in favore della società GD Consulting S.r.l., al fine di raccogliere abusivamente denaro da riversare su conti esteri ed effettuare speculazioni in cambi tramite la società capogruppo elvetica GD S.A. In particolare il sig. De Simoi è risultato aver promosso la sottoscrizione di contratti di consulenza e di gestione per conto di GD Consulting S.r.l., curando anche la raccolta della relativa provvista in denaro ed il rilascio delle corrispondenti ricevute, per un importo complessivo di 1.104.200 euro.

Il promotore ha presentato le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di contestazione, rilevando: l’assenza di prove in ordine alle violazioni contestategli, la propria estraneità alla raccolta di denaro presso la clientela, affermando che soltanto il sig. …, cui faceva capo la GD Consulting S.r.l., raccoglieva il denaro dai clienti, dopo la conclusione dei contratti di investimento. Al riguardo, il sig. De Simoi ha fatto presente di aver effettuato egli stesso un investimento presso la GD Consulting S.r.l. e di essersi limitato a mettere in contatto col sig. … alcuni suoi amici e parenti, allo scopo di consentire loro di sottoscriverne i prodotti. Inoltre il sig. De Simoi ha integrato le proprie osservazioni difensive con riferimento all’avvenuta raccolta di denaro presso la clientela, allegando le dichiarazioni rese dai sig.ri …, …, …, … e …, con le quali gli interessati hanno confermato che il promotore: dietro loro richiesta ha fornito informazioni sugli investimenti offerti dalla GD Consulting S.r.l, si è limitato ad accompagnarli presso la sede della società e non ha mai ricevuto somme di denaro né rilasciato le relative ricevute.

Dal conto suo Consob ha ribattuto che, nel caso di specie, le difese articolate dall’interessato non sono idonee a revocare in dubbio l’avvenuto svolgimento di una vera e propria attività di promozione – e non di mera segnalazione – del servizio di intermediazione in cambi in valute estere offerto da GD Consulting S.r.l., in grave contrasto con quella di promotore finanziario, dal momento che le dichiarazioni dei clienti allegate dal deducente non escludono l’incompatibilità dell’attività svolta dal sig. De Simoi con il servizio di offerta fuori sede per conto di Banca Fideuram S.p.A., ma si limitano ad attestare l’estraneità dell’interessato rispetto alla raccolta di denaro e il sig. De Simoi ha sì negato di aver raccolto denaro e fatto sottoscrivere contratti, ma ha ammesso di aver illustrato ai clienti le caratteristiche del servizio fornito dalla GD Consulting s.r.l. al fine di sollecitarne la scelta, fissando anche appuntamenti con il sig. … od accompagnandovi i soggetti interessati all’investimento. Una radiazione che farà sicuramente discutere.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!