L’interesse del cliente

di Carlo Emilio Esini

Nel mese di giugno abbiamo sentito parlare insistentemente di modifica dell’art. 41 della Costituzione, ovvero di quella norma che fonda la libertà di iniziativa economica subordinandola solo al vincolo di non essere in contrasto con l’utilità sociale, o recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. Si stenta a capire per quale motivo lo stato dovrebbe consentire attività economiche che mettano a rischio la sicurezza o la libertà dei suoi cittadini, ma il delirio è tale che non è il caso di sottilizzare; speriamo che, quando leggerete queste righe, si sia già passati ad altro. Eppure la funzione dell’attività d’impresa è, nel nostro settore, un aspetto di straordinaria delicatezza sul quale credo faccia bene ragionare da una prospettiva giuridica. Non vi è dubbio che gli intermediari e gli emittenti, essendo imprese commerciali, perseguano l’obiettivo di massimizzare il loro profitto e per raggiungere tale scopo si organizzano in strutture di uomini e mezzi di dimensioni talvolta considerevoli al fine di realizzare e distribuire alla clientela i loro servizi; sennonché la finanza non è che sia propriamente un settore in cui il lavoro crea grande valore aggiunto. Diciamo la verità; se un cliente realizza un utile è solo perché, da qualche parte nel mondo, qualcun altro ha subito una perdita maggiore o si è assunto un debito pari alla plusvalenza maggiorata dei costi di intermediazione.
Questa semplificazione, che molti giudicheranno inappropriata, è comunque utile per comprendere come l’interesse degli intermediari non sia sempre in conflitto con quello dei propri clienti ed anzi possa essere ad esso parallelo nella misura in cui la soddisfazione del cliente lo porti a rinnovare l’utilizzo del servizio di successo proposto anche se, per usare un’espressione cara a von Neumann e Morgenstern, il gioco nel complesso è sempre a somma zero. Sulla base di quanto abbiamo detto, comincia ad avere un senso l’art. 21, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Finanza che così dispone: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.

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