Promotori – Ambasciator porta pena

Una cliente non era censita presso Unicredit Banca S.p.A. e, all’epoca dei fatti, versava in precarie condizioni di salute, circostanze che “rendevano purtroppo indispensabile la mia presenza presso gli istituti di credito per effettuare le operazioni” oggetto di contestazione; la procedura di filiale, pertanto, avrebbe imposto il “passaggio” delle somme consegnategli dalla predetta cliente sul conto corrente del promotore medesimo e la contestuale emissione di assegno circolare di pari importo da destinare alla sottoscrizione di investimenti presso Azimut. Questa è parte della difesa di Felice Covoni; il fatto di porsi come tramite tra l’investimento e il cliente era inevitabile. Ma partiamo dall’accusa.

Il promotore avrebbe in più occasioni ricevuto dalla cliente delle somme di denaro a fronte delle quali avrebbe provveduto a richiedere l’emissione dei seguenti assegni circolari per importi corrispondenti, successivamente destinati ad operazioni di investimento per conto di una cliente, il promotore avrebbe in più occasioni ricevuto dal cliente delle somme di denaro a fronte delle quali avrebbe provveduto a richiedere l’emissione dei seguenti assegni circolari per importi corrispondenti, successivamente destinati ad operazioni di investimento per conto della cliente e infine  il promotore avrebbe fatto sottoscrivere alla cliente un modulo di compravendita titoli inerente al servizio di ricezione e trasmissione ordini ed un modulo di prelievo/versamento aggiuntivo, entrambi lasciati totalmente in bianco nei campi di compilazione. In merito alla seconda irregolarità il promotore ha specificato di non aver percepito dal cliente somme di denaro, bensì di essersi reso disponibile alla transazione di alcuni assegni, rivenienti da cedole di una polizza di diritto irlandese, in assegni circolari poi utilizzati per la sottoscrizione di investimenti in prodotti Azimut; tale comportamento, a detta del promotore, sarebbe stato posto in essere al fine di agevolare il cliente, molto anziano e senza nessun rapporto bancario in essere, mentre in merito alla terza casistica il promotore ha affermato che era stata la stessa cliente a chiedergli di poter firmare in bianco alcuni moduli per disporre la vendita di strumenti finanziari anche in sua assenza, essendo la stessa spesso lontana per motivi di lavoro; il Sig. Govoni ha altresì specificato che, nel caso di specie, le relative operazioni di vendita ed acquisto sono state concluse con l’utilizzo di modulistica aggiornata e diversa da quella precedente sottoscritta dalla cliente, che egli aveva omesso di eliminare. Ma la sanzione, seppur limitata ai due mesi, è arrivata lo stesso.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!