AUI, tra dubbi e obblighi

di Luigi Gaffuri

Il 1° giugno 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2009 in materia di antiriciclaggio e di tenuta dell’Archivio Unico Informatico. L’applicazione della nuova disciplina pone numerosi dubbi interpretativi, emersi nella fase di consultazione della bozza del Provvedimento. Particolari questioni si pongono in merito alla prestazione del servizio di collocamento.
Con riferimento ai rapporti continuativi relativi ai contratti collocati, le nuove disposizioni riferiscono gli obblighi di registrazione esclusivamente in capo alle società prodotto. Queste ultime sono tenute a registrare nel proprio AUI sia i dati relativi al rapporto continuativo (ad esempio, il servizio di gestioni di portafogli, la sottoscrizione di quote di OICR o di polizze assicurative), sia le movimentazioni finanziarie collegate a tale rapporto (ad esempio, il conferimento tramite assegno del cliente nella gestioni di portafogli).
L’art. 6, comma 1, del Provvedimento prevede infatti che “la registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo ancorché quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela”.
L’art. 6, comma 2, dello stesso Provvedimento precisa inoltre che “la registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l’operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi a prescindere dalle modalità di esecuzione dell’operazione o di collocamento del prodotto finanziario”. I collocatori a decorrere dal 1° giugno 2010 sono pertanto tenuti a registrare nell’AUI soltanto i nuovi rapporti di collocamento, ma non devono più inserire le movimentazioni finanziarie generate dai clienti in quanto afferenti i rapporti continuativi instaurati con le società prodotto. Atteso che, come ricordato dalla Banca d’Italia nel Documento di consultazione del 5 maggio 2009, “il patrimonio informativo dell’AUI è la base di riferimento per l’individuazione di operazioni anomale suscettibili di approfondimento per un’eventuale segnalazione di operazione sospetta”, vi è da chiedersi come sia possibile per i collocatori, in base alle nuove disposizioni, monitorare l’operatività dei clienti ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.
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