Promotori, addio Irap. Via libera ai rimborsi

Come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia (con circolare dell’Agenzia delle Entrate) dell’esenzione dal pagamento Irap per i promotori finanziari senza autonoma organizzazione; una nota positiva per molti professionisti, che però necessita di approfondimenti specifici per non incorrere in spiacevoli sorprese.
Per questo Advisor ha snocciolato gli sviluppi della normativa con Franco Lazzini, membro del comitato esecutivo Anasf e responsabile area contrattuale, previdenziale e fiscale.

Anasf è soddisfatta del contenuto nella circolare?

Da tempo auspicavamo che le nostre posizioni venissero riconosciute.
Con la circolare ministeriale 28 maggio 2010 n. 28 E l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi alle sentenze di cassazione a sezioni unite n. 12108 – 12109 – 12110 e 12111 (specifica del promotore finanziario) e alla posizione dell’Anasf, ha riconosciuto che “l’attività di promotore finanziario può essere esercitata senza organizzazione di capitali o di lavoro altrui e pertanto può non essere soggetta ad Irap”.

Quale percorso ha portato al riconoscimento raggiunto con la circolare?

A seguito di un interpello presentato da un promotore finanziario, che richiamava le sentenze di Cassazione del febbraio 2007, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 254/E del 14 settembre 2007 ribadiva che l’attività di promotore finanziario (inquadrato fiscalmente come reddito d’impresa) era soggetto ad Irap in quanto il reddito d’impresa era intrinseco del requisito dell’autonoma organizzazione. Anasf, con un intervento del Presidente Elio Conti Nibali del 5 ottobre 2007, ribadiva che nessun automatico assoggettamento all’Irap è sancito per chi produce reddito d’impresa.
Anzi, tutte le attività (professionali e di impresa) vanno vagliate secondo il canone dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate con circolare 45/E del 13 giugno 2008 nell’emanare istruzioni operative agli uffici periferici ribatteva che la produzione di reddito d’impresa del promotore finanziario implica l’assoggettamento ad Irap.
Tesi confutata da Anasf nel 2008 con un nuovo contributo sulla stampa.
Quando, e da parte di chi, è giunto un chiarimento sull’interpretazione dell’assoggettamento all’Irap?

Finalmente la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 12111/9 del 26 maggio 2009, riguardante il ricorso di un promotore finanziario, ha chiarito un aspetto fondamentale dell’assoggettamento all’Irap da parte del promotore finanziario, mettendo fine all’assioma errato secondo il quale la sua qualifica fiscale ai fini Irpef, quale imprenditore individuale, ne determinava il suo automatico assoggettamento all’Irap. Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che “con riferimento al promotore finanziario … deve essere ribadito il principio che l’assoggettamento ad Irap della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nei quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

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