Rivoluzione fumo di Londra

di Silvio Bencini

…Il documento è frutto di un processo di revisione della normativa cominciato nel 2006, che aveva tre obiettivi: “migliorare la chiarezza con cui le società di consulenza descrivono i loro servizi ai clienti; affrontare le possibili distorsioni nei risultati per i clienti derivanti dalla remunerazione dei consulenti; innalzare gli standard di professionalità per i consulenti”. Ci soffermiamo su due importanti novità contenute nel documento.

La prima è una definizione vincolante di “consulenza indipendente”. Per considerarsi tale il consulente deve dimostrare di poter proporre al suo cliente un’ampia scelta di mercato in generale o nel segmento (“relevant market”) di cui dichiara la sua competenza senza essere limitato (al di là del problema della remunerazione) da uno specifico catalogo di offerta. Altrimenti verrà definito “restricted”, espressione non necessariamente negativa ma decisiva per distinguere i due modelli. In sostanza, l’advisor che ha accesso al collocamento di 1.000 fondi tramite un portale online dovrebbe potersi definire “independent”, ma quello che propone i fondi di fondi della casa, sia pure in architettura aperta, non lo è (il che peraltro non implica necessariamente un servizio peggiore).

La seconda è il divieto tassativo di ricevere commissioni, pagamenti o benefici di qualsiasi sorta dai produttori per chiunque si dichiari come “advisor” cioè consulente di investimenti. Questa norma avrà un’applicazione estremamente graduale – a partire dal 2012 e solo sulla nuova produzione – ma cambia radicalmente il modello di business dei consulenti finanziari indipendenti inglesi, abituati a una grande flessibilità nelle modalità di pagamento del loro servizio. In genere, infatti, gli Independent Financial Advisors, ricevono gran parte della remunerazione dalle retrocessioni sui prodotti di compagnie di assicurazione e società di gestione che detengono i loro clienti.

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