Una bomba a Verona

di Carlo Esini

Il 23 settembre 2009 il Tribunale di Verona ha pronunciato una sentenza nella quale afferma un principio semplicissimo: le polizze unit linked sono strumenti finanziari e come tali soggetti alla disciplina del TUF anche prima della novella di cui all’art. 3 del d.lgsl. 303/2006 che, all’art. 1 comma l, ha inserito la lettera w_bis con al quale si è introdotta la nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione. Il ragionamento parte dal condivisibile rilievo che si tratta di contratti a causa mista nei quali è prevalente quella finanziaria giacché “…il quantum delle prestazioni è determinato solo a posteriori, sulla base dei risultati degli investimenti dei premi…” e “…la veste della polizza sulla vita in esso serve solo per individuare il momento in cui l’assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato. Attraverso la conclusione di tali contratti pertanto si realizza una vera e propria forma di investimento in strumenti finanziari”.
Chi frequenta appena il settore sa benissimo che da sempre le polizze unit linked sono dei contenitori che spesso vengono confezionati su ordine del distributore o dell’emittente come involucro per il prodotto da collocare; talvolta si tratta di un modo per far pagare al cliente qualche punto in più, in altre situazioni lo scopo è quello di consentire la distribuzione di prodotti non collocabili in Italia.
Molti ricordano che fondi hedge, non collocabili al cliente retail per problemi di “pezzatura”, hanno poi felicemente trovato la strada del piccolo risparmiatore attraverso polizze di questo tipo; per non parlare di reti che, di questo prodotto, hanno fatto il loro principale cavallo di battaglia. Basta dare un’occhiata ai principali players del settore per capire che si tratta di contratti che hanno davvero poco a che fare con la tradizionale attività delle compagnie assicuratrici. Quando se ne è accorto il legislatore, ovvero con grave ritardo, le ha parificate immediatamente agli strumenti finanziari, ma contemporaneamente, per non dar fastidio a banche e compagnie, si è guardato dal fare la doverosa e conseguente scelta di consentirne la distribuzione esclusivamente alle reti di promotori finanziari.
Arriva così la corte di Verona a mettere una prima pezza che ha del clamoroso; se il ragionamento regge tutte le polizze collocate in violazione degli obblighi di adeguatezza e informativa possono essere impugnate dal risparmiatore che abbia subito un danno; e credo che quelli che ci hanno guadagnato siano una minoranza. Sennonché sembra che Babbo Natale non esista e se lo stato ben conformato prevede una divisione dei poteri una qualche ragione deve pur esserci; in parole povere questa soluzione giudiziaria ad un problema da risolversi con un serio intervento legislativo, non mi pare possa funzionare.
Sono convinto che il principio, anche se sacrosanto, non uscirà vivo dalla Cassazione perché il ragionamento giuridico che dovrebbe sorreggerlo non è fondato. La sentenza afferma: “Da tali modifiche legislative peraltro non è consentito inferire, come pretendono la convenuta e la terza chiamata, che prima di esse le polizze in esame trovassero la loro disciplina esclusivamente nel decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995. Infatti esse, anche sotto il vigore della originaria versione del D.Lvo 58/1998, ben potevano essere ricondotte alla nozione di strumento finanziario di cui all’art. 1 comma 2 lett. e) (“qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e nei relativi indici”), atteso che tra gli strumenti indicati alla lett c. di tale norma, vi sono le quote di fondi comuni di investimento, o a quella di cui all’art. 1 comma 2 lett. h che menziona tra gli altri “i contratti a termine collegati a strumenti finanziari”.
In altri termini, sostiene la corte veronese, le unit linked sarebbero dei “titoli normalmente negoziati” che permettono di acquisire strumenti finanziari e quindi rientrerebbero nella nozione di strumento finanziario ex art.1, comma 2, lettera e) del TUF ante novella.
Mi sembra azzardato definire le polizze dei titoli e ancora più spericolato qualificarle come normalmente negoziate: i due termini, nel lessico giuridico del settore sono assai precisi e non vedo come si possano stiracchiare a comprendere le nostre polizze che in un mercato non ci entreranno mai. Peccato, perché il problema rimane; la bomba era solo un lampo di caldo di fine estate.

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