Promotori – La redenzione

Dall’11 settembre 2010, in seguito decreto n.140 del Ministero dell’Economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 agosto scorso) è stata introdotta una novità in materia di accessibilità all’albo post sentenza.

In particolare chi ha commesso un reato (dalla bancarotta fraudolenta al furto alla concussione la lista è molto lunga) prima poteva sperare solo nell’estinzione del reato per essere iscritto all’albo. Oggi, invece, se patteggia la pena, quando naturalmente è consentito, può sperare in una sentenza di riabilitazione. Ma siamo di fronte a un passo indietro nei confronti di chi chiede maggiore intransigenza nella correttezza dei rapporti tra cliente e pf? L’abbiamo domandato a Joe Capobianco, direttore generale dell’Apf:

“È necessario leggere la volontà del legislatore e ragionare in ottica complessiva del Decreto per comprendere in toto la ratio delle novità introdotte in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità. In tal senso, alcune importanti premesse: tale modifica, che comporta l’ampliamento delle fattispecie che permettono l’iscrizione all’Albo e il mantenimento della stessa, interviene a distanza di circa 12 anni dalla pubblicazione del D.M. 472 e riguarda solamente le condanne a seguito del patteggiamento essendo stata introdotta dal legislatore in considerazione del fatto che il patteggiamento è un procedimento speciale a carattere premiale.  Nella versione precedente, il Decreto non prevedeva l’istituto della riabilitazione per chi ricorreva al patteggiamento. La riabilitazione infatti era prevista solo per il rito ordinario.

Ma un ampliamento è stato operato anche con riferimento alle “situazioni impeditive” all’iscrizione e al mantenimento della stessa, le quali per il legislatore costitusicono un indice della mancanza di professionalità e onorabilità. Ad esempio, l’impedimento opera anche per coloro che siano stati esponenti aziendali, nei due esercizi precedenti l’adozione del provvedimento, presso intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale o da quello speciale tenuti da Banca d’Italia ovvero presso imprese nei cui confronti siano state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni della interdizione della società dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali al compimento dell’illecito.

È previsto infine che tali situazioni impeditive non operano se l’interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa o che hanno comportato la cancellazione dall’elenco generale o speciale  degli intermediari.
L’interessato ha quindi l’onere di comunicare ad APF gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti al fine di rendere possibile la valutazione dell’Organismo.”

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