Il credito “europeo”

di Alfredo Gravagnuolo

Il recepimento della Direttiva 2008/48/CE ha segnato l’occasione per il legislatore nazionale di disegnare una vera e propria riforma del settore finanziario. Nel merito, il 19 settembre 2010 è entrato ufficialmente in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre scorso) che ha allineato l’Italia alla normativa europea sul credito al consumo. Le novità rigurdano disparate materie quali la trasparenza bancaria, il microcredito, le società finanziarie e le società fiduciarie, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza nei contratti di credito al consumo, il Decreto è intervenuto a riordinare la pubblicità delle offerte di finanziamento nonché gli obblighi informativi contrattuali e precontrattuali incombenti sui finanziatori e sugli intermediari del credito. In particolare, il nuovo articolo 123 del Testo Unico Bancario (il “TUB”) descrive le informazioni di base che devono essere segnalate alla clientela quali, tra le altre, l’importo totale del credito e il tasso annuo effettivo globale (il “TAEG”). Con riferimento agli obblighi precontrattuali, il Decreto ha riformato l’articolo 124 del TUB che impone a finanziatore e intermediari del credito di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per garantire che quest’ultimo assuma una decisione informata e consapevole sulle obbligazioni che andrà a contrarre.
Inoltre, il Decreto stabilisce altresì (i) che il contratto di credito è comunque nullo se non contiene le informazioni essenziali sul tipo di contratto, sulle parti del contratto, sull’importo totale del finanziamento e sulle condizioni di prelievo e rimborso e che (ii) in caso di nullità dell’intero contratto, il consumatore non potrà essere tenuto a restituire una somma superiore a quella utilizzata e avrà facoltà di farlo mediante pagamenti rateali che abbiano la stessa periodicità del contratto oppure, laddove non prevista, in 36 rate mensili.
Di rilevante interesse appare altresì l’introduzione, con il decreto, di un vero e proprio diritto di ripensamento sul contratto di credito appena stipulato. Il consumatore, infatti, potrà recedere dal contratto entro i successivi 14 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione oppure dalla data in cui egli, dopo la stipula, ha materialmente acquisito l’effettiva conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e informazioni previste dalla legge in relazione a quel tipo di contratto.
Particolarmente significativa appare la regolamentazione nel Decreto del microcredito. In particolare, sarà possibile anche alle associazioni no profit e alle cooperative concedere finanziamenti nella forma del microcredito (massimo 25.000 euro) purchè (a) siano rivolti a un pubblico ristretto, (b) abbiano finalità di interesse generale e (c) non prevedano il pagamento di interessi o lo prevedano a tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato. Il Decreto, inoltre, interviene in modo radicale anche sulla disciplina delle holding finanziarie che sino all’entrata in vigore dello stesso erano tenute a iscriversi all’elenco di cui all’art. 113 del TUB tenuto dalla Banca d’Italia. Il Decreto ha azzerato tutte le precedenti previsioni normative attuando una deregulation di tali soggetti con regime di decadenza immediata e automatica in quanto con l’entrata in vigore dello stesso viene abrogato in toto il suddetto elenco.
In tema di mutui il Decreto prevede una nuova disciplina dello ius variandi, ossia la facoltà della banca di apportare unilateralmente variazioni al testo contrattuale senza necessità di consenso della controparte. A tal riguardo, il Decreto statuisce che nei contratti di durata, diversi da quelli a tempo indeterminato, venga previsto che la facoltà di modifica unilaterale possa essere decisa esclusivamente per le clausole che non riguardano i tassi di interesse e laddove sussista un giustificato motivo.
Il Decreto, infine, è stato il veicolo per attuare l’atteso riordino delle professioni di agente e di mediatore creditizio. A tal riguardo è stata introdotta (I) una più stringente vigilanza da parte della Banca d’Italia, (II) un accesso professionale deciso dal superamento di un esame di abilitazione (oggi basta l’autocertificazione dell’attività), nonché (III) l’introduzione di organismi deputati alla tenuta di due albi. In particolare, tenuto conto che l’agente è un canale distributivo che opera in nome e per conto di una società e che il mediatore è una figura indipendente e neutrale, agenti e mediatori non potranno essere iscritti a entrambi gli albi. Tuttavia, i soggetti già iscritti nei due elenchi avranno sei mesi dalla costituzione dei nuovi organismi di vigilanza per rinnovare l’iscrizione ai nuovi albi, previa documentazione che ne attesti i requisiti. Qualora invece hanno svolto le rispettive professioni per almeno tre anni sui cinque precedenti saranno esonerati dalla prova d’esame ma tenuti alla formazione continua.

Trovi tutti gli approfondimenti
sul mondo della consulenza
su Advisor.
Tutti i mesi in edicola.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: