Promotori – Bonfanti dà l’addio a Fideuram e alla professione

Tratto dal portale Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 6622 del 24 novembre 1992 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Rodolfo Bonfanti, nato a Lucca (LU) il 21 aprile 1959 e residente [… in provincia di Lucca …];

VISTE le note in date 24 luglio 2009, 30 settembre 2009, 12 novembre 2009, 30 dicembre 2009 e 4 febbraio 2010, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha trasmesso documentazione in merito ad irregolarità compiute dal Sig. Rodolfo Bonfanti nell’esercizio dell’attività di offerta fuori sede, comunicando che il contratto di agenzia in essere con il promotore finanziario era stato risolto in data 14 luglio 2009;

RILEVATO che, in particolare, dalla copiosa documentazione trasmessa dall’Intermediario – comprensiva di una dichiarazione autografa del promotore in data 21 aprile 2009 con la quale il Sig. Bonfanti ha ammesso e dettagliato le irregolarità poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i clienti di seguito specificati – è emerso che il promotore avrebbe in più occasioni comunicato e trasmesso informazioni e documenti non rispondenti al vero, contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale, compiuto operazioni non autorizzate e ricevuto somme a titolo di finanziamento:

1) Sig. …: il promotore avrebbe chiesto, di propria iniziativa e senza l’autorizzazione del cliente, l’emissione di n. 4 assegni circolari, apponendo altrettante firme apocrife sulla relativa modulistica, in addebito sul c/c n. … intestato al Sig. … per l’importo complessivo di € 22.000 (n. 2 assegni circolari dell’importo di € 6.000 cadauno emessi in data 25 luglio 2008 e 2 assegni dell’importo di € 5.000 cadauno emessi in data 21 novembre 2008); il promotore ha dichiarato di avere successivamente informato della propria iniziativa il cliente, il quale avrebbe ritenuto di concedergli un prestito per il corrispondente complessivo importo, peraltro non ancora restituito; il Sig. …, secondo quanto riferito da Banca Fideuram S.p.A., avrebbe confermato la ricostruzione dei fatti fornita dal promotore;

2) Sig. …: nella citata nota del 24 luglio 2009, Banca Fideuram S.p.A. ha riferito che il promotore avrebbe dichiarato di avere ricevuto dal cliente un prestito dell’importo di € 43.000, già restituito; il Sig. … avrebbe confermato la ricostruzione dei fatti fornita dal promotore;

3) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 210.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 23.233,90; con lettera del 5 settembre 2009, indirizzata al promotore ed a Banca Fideuram S.p.A., il Sig. … ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte su n. 23 disposizioni di investimento in fondi comuni Fideuram, risultate effettuate per il tramite del promotore nel periodo 1996-2008;

4) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 160.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 416,81; con atto di citazione di Banca Fideuram S.p.A. e del Sig. Rodolfo Bonfanti innanzi al Tribunale di Lucca in data 29 gennaio 2010, il cliente ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte su n. 64 disposizioni di investimento in fondi comuni Fideuram, risultate effettuate per il tramite del promotore nel periodo 1996-2008, domandando la restituzione della corrispondente somma, oltre agli interessi;

5) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 870.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 166.610,89;

6) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 260.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 83.177,65;

7) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 350.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 112.298,16;

8) Sig.ra …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 210.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 129.664,24;

9) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 250.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 188.063,54;

10) Sig. …: nel, periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 240.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 171.805,06;

11) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 54.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 18.790,85; con lettera del 24 settembre 2009, indirizzata a Banca Fideuram S.p.A., il cliente ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte su n. 53 disposizioni di investimento in fondi comuni Fideuram, risultate effettuate per il tramite del promotore nel periodo 1996-2008;

12) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 198.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 162.372,21;

13) Sig.ra …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore dei suoi investimenti aveva raggiunto l’importo di € 82.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 26.776,28;

14) Sig.ra …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 83.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 59.629,69;

15) Sig.ra …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 159.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 118.502,80;

16) Sig. …: nel periodo 2004-2009 il promotore avrebbe in più occasioni alterato le rendicontazioni riguardanti la consistenza del portafoglio degli investimenti del cliente e comunicato al medesimo, nel corso del 2008, che il valore di questi aveva raggiunto l’importo di € 40.000, a fronte di una valorizzazione effettiva di € 73,34;

VISTA la nota del 23 febbraio 2010, notificata al promotore il successivo il 27 febbraio, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al Sig. Rodolfo Bonfanti la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, per avere perfezionato operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di pertinenza della clientela, contraffatto la firma di clienti su modulistica contrattuale e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero, nonché dell’art. 108, comma 6, del medesimo Regolamento, per avere ricevuto finanziamenti da clienti;

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 23 febbraio 2010, il Sig. Bonfanti è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che in tale fase procedimentale il Sig. Bonfanti non ha esercitato alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la nota del 15 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al presente procedimento;

RILEVATO che, nella predetta Relazione, la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha ritenuto accertate tutte le violazioni oggetto di contestazione nei confronti del Sig. Bonfanti;

VISTA la nota del 20 settembre 2010, recapitata il successivo 25 settembre, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Rodolfo Bonfanti l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria;

RILEVATO che, anche in tale fase procedimentale, il Sig. Bonfanti non ha esercitato alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertate tutte le violazioni oggetto di contestazione nei confronti del Sig. Rodolfo Bonfanti, stante che:

  • lo stesso promotore finanziario, con dichiarazione autografa rilasciata Banca Fideuram S.p.A. in data 21 aprile 2009, ha ammesso di avere comunicato e trasmesso informazioni e documenti non rispondenti al vero, contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale, compiuto operazioni non autorizzate e ricevuto somme a titolo di finanziamento nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i clienti dal medesimo indicati;
  • tali condotte violative risultano, inoltre, esaustivamente comprovate dalla copiosa documentazione trasmessa da Banca Fideuram S.p.A.;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998 nei confronti del Sig. Rodolfo Bonfanti, posto che:

  • ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari una tra le sanzioni ivi previste;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 5 e 7, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni per conto del medesimo poste in essere, di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 7, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione del promotore nell’ipotesi di percezione di finanziamenti in violazione dell’art. 108, comma 6, del medesimo Regolamento;
  • nel contesto dei fatti illeciti rilevati, anche tale ultima violazione appare connotata da particolare gravità, avuto specifico riguardo alle modalità di realizzazione di talune delle operazioni di finanziamento accertate;
  • la reiterazione delle condotte illecite di cui sopra e le modalità fraudolente con cui queste sono state poste in essere, unitamente alla pluralità dei clienti interessati, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente I’ affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Rodolfo Bonfanti, nato a Lucca (LU) il 21 aprile 1959 e residente [… in provincia di Lucca …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Roma, 18 gennaio 2011

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