Promotori – Trapani, l’ex Fideuram che dà l’addio all’Albo


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11528 del 7 luglio 1998, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Giuseppe Trapani, nato a Patti (ME) il 24 agosto 1954 e residente a Reggio Calabria […omissis…];

VISTE le note in data 9 luglio 2009, 29 luglio 2009, 2 ottobre 2009 e 4 dicembre 2009, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha segnalato talune irregolarità poste in essere dal Sig. Giuseppe Trapani nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario, in relazione alle quali aveva risolto per giusta causa il contratto di agenzia intercorrente con il medesimo;

RILEVATO che dalle predette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

- il Sig. Trapani avrebbe incassato alcuni assegni bancari di pertinenza dei clienti, consegnatigli per finalità di investimento, personalmente o versando le relative somme su rapporti di conto corrente intestati a persone a lui legate da rapporti di parentela;

- in particolare, il promotore avrebbe acquisito disponibilità della clientela nei termini che seguono:

  • n. 3 assegni bancari per complessivi € 7.500,00 tratti, nel periodo luglio 2006/luglio 2007, sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri … e …, di cui n. 2, per il complessivo importo di € 2.500,00 risultano accreditati sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri … e … (… del promotore) presso Banca Fideuram ed uno, per l’importo di € 2.500,00, risulta accreditato sul c/c … intestato alla Sig.ra … (… ) presso Banca Fideuram;
  • n. 3 assegni bancari per complessivi € 8.000,00 tratti, nel periodo maggio 2005/aprile 2006, a valere sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri … e … ed accreditati sul predetto c/c n. … cointestato ai … ;
  • n. 1 assegno bancario per l’importo di € 2.500,00, tratto, nel mese di aprile 2006, a valere sul c/c … cointestato ai Sigg.ri … e …, risulta accreditato sul predetto c/c cointestato ai … del promotore;
  • n. 5 assegni bancari per complessivi € 11.000,00 tratti, nel periodo giugno 2005/aprile 2008 a valere sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri … e … ed accreditati sul medesimo c/c intestato ai … ;
  • n. 14 assegni, bancari per complessivi € 6.050,00 tratti, nel periodo maggio 2005/giugno 2009, a valere sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri … e …, di cui n. 6, per l’importo complessivo di € 2.350,00, risultano accreditati sul predetto c/c intestato ai … del promotore, uno dell’importo di € 1.000,00 risulta incassato allo sportello dalla Sig.ra … e n. 7, per complessivi € 2.700,00, risultano incassati dal promotore in parte, sul proprio rapporto di conto corrente e, in altra parte, allo sportello;
  • n. 4 assegni bancari per complessivi € 8.860,00 tratti, nel periodo maggio 2006/giugno 2009, a valere sul c/c n. … cointestato ai Sigg.ri …, … e … ed accreditati sul menzionato c/c intestato ai … ;
    - in occasione dell’incontro tenutosi in data 2 luglio 2009 presso Banca Fideuram, il Sig. Trapani ha dichiarato di avere “trattenuto somme di pertinenza di alcuni clienti (…) per un totale di € 44.000,00”, mediante il versamento degli assegni a lui consegnati per finalità di investimento su rapporti di conto corrente intestati a propri familiari;

VISTA la nota del 18 febbraio 2010, notificata all’interessato il 22 febbraio 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione a tali fatti ha contestato al Sig. Giuseppe Trapani la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007, (già artt. 93 e 94, comma 6, del Regolamento Consob n. 11522/1998, (già artt. 93 e 94, comma 6, del Regolamento Consob n. 11522/1998), per avere:

- acquisito la disponibilità di somme o di valori di pertinenza dei clienti;
- accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dall’art. 108, comma 5;

VISTA la nota in data 29 marzo 2010, con la quale il promotore ha formulato deduzioni nei termini che seguono:

- la dichiarazione da lui sottoscritta in data 2 luglio 2009 era stata rilasciata in seguito alle pressioni dell’Intermediario ed in uno stato di “profondo stress“;

- ”i clienti …, …, …, …, …, … hanno rilasciato alla Banca dichiarazioni scritte con le quali affermano di essere rientrati in possesso delle somme che sarebbero state oggetto di illecita acquisizione da parte mia, rilasciandone ampia quietanza, dichiarando di non avere null’altro a pretendere da me, né da Banca Fideuram“; tali dichiarazioni, risalenti al periodo 4-8 marzo 2010, erano state richieste dalla Banca in seguito alla propria ammissione dei fatti rappresentati;

- ha sostenuto “di non aver restituito alcunché ai clienti medesimi (…) e in particolare: per i clienti …, …, …, …, alla base delle transazioni in denaro, vi sono state delle prestazioni di natura intellettuale-manuale da parte dei miei …. Per quanto attiene, invece, i clienti …, trattandosi di parenti, le somme sono state oggetto di regali tanto ai miei … quanto a mia …. Per ciò che riguarda i clienti …, anche in questo caso si tratta di parenti, precisamente di miei …, abbastanza anziani e, nel caso della Sig.ra … (…), si è spesso servita di me quanto dei miei … per il fabbisogno di contanti, attesa anche la notevole distanza tra la propria residenza e lo sportello bancario“;

- ciò stante, ha ammesso la negoziazione di assegni dichiarando, però, di non avere “mai trattenuto somme di pertinenza di alcun cliente“,

VISTA la nota in data 9 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto definitivamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 13 settembre 2010, ricevuta dal promotore il 21 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Giuseppe Trapani l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

VISTA la nota di deduzioni del 29 ottobre 2010, con la quale il Sig. Trapani, nel presentare istanza di audizione personale e di accesso agli atti, ha trasmesso le dichiarazioni con cui i clienti, nel mese di luglio 2009, hanno confermato l’esattezza della “posizione investimenti” presso l’Intermediario e, nel mese di marzo 2010, hanno rappresentato di avere ricevuto somme di denaro dal promotore a titolo di transazione;

RILEVATO che in data 25 novembre 2010, in accoglimento delle suddette istanze, è stato convocato il promotore, il quale, pur ammettendo di aver posto in essere talune irregolarità, ha dichiarato quanto segue:

- che il procedimento risulta essere stato avviato in seguito alle verifiche interne di Banca Fideuram e non per effetto di reclami della clientela;

- di avere rilasciato la dichiarazione del 2 luglio 2009 al fine di tenere indenni i suoi … da eventuali conseguenze, essendo state le somme versate a lui quale compenso per le prestazioni lavorative svolte dai medesimi in favore dei Sigg.ri …, …, … e …;

- che gli assegni di cui si tratta non sono stati mai versati sul suo conto corrente e, pertanto, non risulta avere percepito alcuna somma di denaro dei clienti;

- di non avere restituito o versato a titolo di transazione alcunché ai clienti che avevano rilasciato le dichiarazioni;
- di avere presentato domanda di cancellazione dall’Albo unico dei promotori finanziari;

VISTE le note in data 15 dicembre 2010, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha richiesto ai clienti interessati di confermare l’autenticità delle firme apposte in calce alle predette dichiarazioni liberatorie;

CONSIDERATO che i medesimi hanno fornito riscontro alle citate note del 15 dicembre 2010 nei termini che seguono:

- il Sig. … ha comunicato di non avere mai rilasciato “alcuna dichiarazione liberatoria con riferimento all’operato del promotore Trapani»;

- tutti gli altri clienti, ad eccezione del Sig. … che non ha fornito alcun riscontro, hanno confermato le predette dichiarazioni, contraddittoriamente affermando di avere emesso gli assegni per acquisire contanti, ovvero consegnato al promotore somme per liberalità o in pagamento di prestazioni lavorative fornite dai suoi …;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative, in esito all’istruttoria svolta e stante la documentazione in atti, ha ritenuto accertate le fattispecie contestate al Sig. Giuseppe Trapani, ciò in quanto:

- in merito all’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela, le difese del promotore appaiono contraddittorie posto che egli ha sostenuto, in un primo momento, di avere restituito le somme illecitamente acquisite, in un secondo momento, di avere ricevuto dai clienti o corrisposto loro alcunché, in quanto dette somme di denaro sarebbero state versate ai suoi familiari, ora a titolo di liberalità, ora quale corrispettivo di non meglio precisate prestazioni lavorative;

- a fronte di ciò, le evidenze probatorie fanno ritenere pienamente comprovata la responsabilità del promotore, posto che, in risposta alle richieste di conferma delle dichiarazioni liberatorie, il Sig. … ne ha disconosciuto il contenuto ed il Sig. … non ha fornito alcun riscontro; mentre gli altri clienti hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie e, pertanto, poco attendibili, anche nelle parti in cui intendevano avvalorare le versioni dei fatti di volta in volta fornite dal promotore a propria difesa;

- l’accettazione di mezzi di pagamento difformi risulta documentalmente provata ed ammessa dallo stesso promotore;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998, posto che:

- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente;

- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del regolamento citato, la Consob applica la sanzione della sospensione da uno a quattro mesi per la violazione dell’art. 108, comma 5, del medesimo regolamento nei casi di accettazione dall’investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

- anche tale condotta è da qualificarsi come connotata da particolare gravità, avuto riguardo alla sua strumentalità rispetto all’acquisizione di disponibilità della clientela;

- la pluralità dei clienti coinvolti, la reiterazione delle condotte poste in essere in un ampio periodo temporale (2005/2009) e le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui si tratta nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Giuseppe Trapani, nato a Patti (ME) il 24 agosto 1952 e residente a Reggio Calabria […omissis…] è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 1° febbraio 2011

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