Promotori – Acquisizioni e altre irregolarità, radiato ex Fideuram

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998, disciplinante l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 12386 del 22 febbraio 2000, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finanziari del Sig. Pietro Giagheddu, nato a Olbia (OT) il 20.8.1947 e residente a Firenze in […omissis…];

VISTE le note del 24 settembre 2009, del 16 ottobre 2009 e del 31 ottobre 2009, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha segnalato alla Consob alcune ipotesi di violazioni poste in essere dal sig. Pietro Giagheddu nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario; in particolare, l’Intermediario ha comunicato che il promotore avrebbe in più occasioni trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero, contraffatto la firma dei clienti sulla modulistica contrattuale, compiuto operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di questi ultimi e acquisito disponibilità di somme e valori di pertinenza degli investitori;

CONSIDERATO che dalla documentazione allegata alle suddette note è emerso quanto segue:

1) Cliente …

il sig. Giagheddu avrebbe consegnato al sig. … due rendiconti in data 25.2.2009 e 18.3.2009 dai quali risulta che il portafoglio del cliente era composto da quote di fondi comuni di investimento per l’importo di euro 67.957,00, obbligazioni per l’importo di euro 25.000,00 e un saldo di conto corrente dell’importo di euro 6.527,00. Detti rendiconti risultano alterati quanto al controvalore dei fondo comune d’investimento FONDITALIA n. … (comparto “Euro Bond Long Terre”) per un maggior importo di euro 26.084,80 ed espongono il controvalore del titolo Intesa-Sanpaolo 08/11 TV, pari a euro 25.299,28, non rilevabile dalla rendicontazione ufficiale dell’Intermediario; risulta inoltre che il sig. Giagheddu avrebbe incassato senza l’autorizzazione del sig. … n. 10 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 24.280,00 tratti sul rapporto di conto corrente … intestato al cliente, nel periodo 20.2.2008 – 3.11.2008, relativi ad un carnet ritirato in data 18.12.2007 dal promotore sulla base di un modulo di richiesta riportante la firma apocrifa del cliente; sempre sulla base della documentazione acquisita, risulta inoltre che il promotore avrebbe incassato ulteriori n. 4 assegni nel periodo 11.3.2009 – 2.4.2009 tratti sul c/c n. … per un importo complessivo di euro 9.482,50;

2) Cliente …

sulla base della documentazione trasmessa dall’Intermediario risulta che il sig. Giagheddu avrebbe incassato n. 10 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 22.200,00, tratti sul conto corrente n. … intestato al cliente, nel periodo 11.4.2005 – 2.1.2006;

3) Cliente …

sulla base della documentazione trasmessa dall’Intermediario risulta che il sig. Giagheddu avrebbe incassato n. 10 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 21.900,00 tratti sul conto corrente n. … intestato alla cliente, nel periodo 24.6.2005 – 4.4.2006;

4) Cliente …

sulla base della documentazione trasmessa dall’Intermediario risulta che il sig. Giagheddu avrebbe incassato n. 30 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 71.621,00 tratti sul conto corrente n. … intestato alla cliente nel periodo 26.4.2006 – 3.7.2009;

5) Cliente …

sulla base della documentazione trasmessa dall’Intermediario risulta che il sig. Giagheddu avrebbe incassato n. 10 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 24.292,00 tratti sul conto corrente n. … intestato alla cliente nel periodo 18.7.2007 – 5.12.2007;

6) Cliente …

sulla base della documentazione trasmessa dall’Intermediario risulta che il sig. Giagheddu avrebbe incassato n. 6 assegni bancari per l’importo complessivo di euro 15.100,00 tratti sul conto corrente n. … intestato alla cliente nel periodo 6.8.2009 – 21.9.2009;

7) Cliente …

con reclamo del 15.10.2009 il sig. …, cliente affidato al promotore, ha disconosciuto la paternità di n. 2 bonifici rispettivamente in favore del sig. … per l’importo di euro 50.595,00, con causale “quota fondo”, e della sig.ra … per l’importo di euro 25.120,00 con causale “contenzioso j.o.”;

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tenutosi a Firenze il 23 settembre 2009 con esponenti di Banca Fideuram S.p.A., il promotore ha confermato di essersi appropriato nel corso dell’attività di promotore finanziario delle somme di pertinenza dei suddetti clienti, sia attraverso l’emissione di assegni bancari con firme di traenza apocrife, sia attraverso operazioni di bonifico disposte senza autorizzazione dei clienti;

VISTA la lettera del 19 marzo 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Pietro Giagheddu la violazione degli artt. 107, comma 1 (già art. 93 del regolamento adottato con delibera n. 11522/98) per avere il promotore:

a) acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti;

b) perfezionato operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di pertinenza dei clienti;

c) contraffatto la firma dei clienti sulla modulistica contrattuale;

d) trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che il Sig. Pietro Giagheddu è stato reso edotto, con la stessa lettera del 19 marzo 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che in tale fase del procedimento il sig. Pietro Giagheddu non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la nota del 15 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig. Pietro Giagheddu;

VISTO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 22 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Pietro Giagheddu l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

CONSIDERATO che, anche in tale fase procedimentale, il sig. Pietro Giagheddu non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 febbraio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione; ciò in quanto:

– dalla documentazione trasmessa dall’Intermediario e da quanto dichiarato dallo stesso promotore, risulta con evidenza l’acquisizione della disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti, il perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti, la contraffazione della firma dei clienti sulla modulistica contrattuale, la trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;

– in tale contesto, è da ritenersi sintomatico anche il fatto che il promotore non abbia ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’albo, posto che:

– ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998. la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari, tra le altre, la sanzione della radiazione dall’Albo;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3), n. 4), n. 5 e n. 7) del proprio regolamento n. 16190 del 29/10/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma dei clienti sulla modulistica contrattuale, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori, di trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero e di compimento di operazioni non autorizzate dai clienti;

– la reiterazione delle condotte illecite da parte del promotore e l’entità delle disponibilità liquide sottratte, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati e dei clienti coinvolti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Pietro Giagheddu, nato a Olbia (OT) il 20.8.1947 e residente a Firenze in […omissis…], è radiato dall’albo dei promotori finanziari.

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