Consulenti – Il nuovo Albo che verrà

di Giannina Puddu

Chiare indicazioni sono state introdotte nell’ordinamento italiano per recepire le disposizioni comunitarie e gestire al contempo la transizione al nuovo assetto, anche con riguardo a chi già prestava consulenza prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari della Consob.

L’art. 1, co.14 del D.L. n. 124/2009 (poi convertito nella legge n. 25/2010) ha prorogato a fine 2010 la possibilità di continuare a prestare  il servizio di consulenza finanziaria per coloro che erano già operativi alla data del 31 ottobre 2007.

In questo modo il legislatore ha di fatto rinviato quanto previsto dagli artt. 18-bis e 18-ter del D. Lgs. n. 58/1998 circa la costituzione dell’Organismo incaricato della tenuta dell’albo e della vigilanza sui consulenti finanziari. Un altro anno di proroga è stato cumulato recentemente col decreto “mille proroghe”: chi prestava consulenza finanziaria  al 31 ottobre 2007 ha ora ricevuto l’endorsement per continuare ad esercitare sino al termine del 2011.

Altre proroghe potrebbero arrivare in futuro alimentando (si spera non perpetuamente) questa catena di rinvii. Infatti, il regime transitorio che dovrà portare al nuovo assetto previsto dalle leggi comunitarie prevede che la Consob stabilisca in via regolamentare:

-    modalità di formazione dell’albo e forme di pubblicità dello stesso;
-    termini entro i quali devono essere ultimati i procedimenti di iscrizione/cancellazione dall’albo;
-    modalità secondo cui vanno svolte le prove di valutazione finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità per chi richiede l’iscrizione;
-    data di inizio dell’operatività dell’albo.

Nel periodo di interregno tra quest’ultima data e la data di avvio dell’Organismo – la cui definizione compete al Ministero dell’Economia che dovrà pertanto pronunciarsi con decreto – sarà la Consob a dover supplire all’Organismo esercitandone le funzioni e i poteri che sono previsti dalla disciplina in vigore.

Va rilevato che né la Consob è tenuta a pronunciarsi, con regolamento, entro un termine massimo sulla data di avvio di operatività dell’albo né il Ministero dell’Economia è soggetto ad alcun vincolo temporale per la creazione dell’Organismo dei consulenti finanziari. Ad oggi, pare che l’ostacolo maggiore a queste determinazioni siano problemi connessi al requisito di autonomia finanziaria richiesto per l’Organismo.

Per sbloccare questa situazione il Ministero potrebbe, nello spirito della norma costituzionale sulla tutela del risparmio, finanziare l’avvio dell’Organismo secondo le necessità (circa 2 milioni di euro) emerse dalla ricognizione compiuta dal tavolo di lavoro all’uopo costituito e guidato dalla Consob.

In alternativa si potrebbe intervenire normativamente stabilendo un termine ultimo entro cui la Consob dovrà pronunciarsi sull’avvio dell’albo dei consulenti indipendenti (come era stato previsto dalla L. n. 194/2009) oppure attingere all’unico esperimento di un Organismo già creato e già operativo in una logica simile in termini di infrastrutture e criteri di operatività, e cioè l’Organismo dei Promotori Finanziari. In particolare, quest’ultima ipotesi di soluzione richiederebbe di ricostituire (e rinominare) l’Organismo dei Promotori in modo da definire con chiarezza al suo interno due direzioni distinte e del tutto indipendenti.

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