Promotori – Falsificazioni, radiato ex Banca Sara

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13514 dell’8 aprile 2002, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Roberto Alessandro Palermo, nato a Catania il 16 giugno 1972 e residente […in provincia di Catania…];

VISTA la nota del 17 febbraio 2010, con cui Banca Sara S.p.A. ha trasmesso copia della documentazione inerente ad alcune irregolarità emerse a carico del promotore sig. Roberto Alessandro Palermo, che avrebbe falsificato la firma del cliente sig. …  su modulistica contrattuale e perfezionato operazioni da questi non autorizzate;

VISTA la nota del 30 marzo 2010, inviata in riscontro alla richiesta di dati e notizie inoltrata dalla Divisione Intermediari il 24 marzo 2010, con cui Banca Sara S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti inerenti alle succitate irregolarità;

RILEVATO che, con le anzidette note, l’Intermediario ha, tra l’altro, trasmesso copia:

– dei reclami presentati dal sig. …, datati 7 ottobre e 21 dicembre 2009, con cui il cliente ha espressamente affermato di non aver disposto il mutamento di profilo dell’investimento relativo alla polizza “Skandia” n. …, di non aver ordinato il disinvestimento parziale delle somme investite e di non aver sottoscritto i moduli relativi a tali operazioni;
– dei moduli contrattuali oggetto di disconoscimento da parte del cliente, recanti i riferimenti e la sottoscrizione del sig. Palermo;

CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione acquisita, emerge che il promotore avrebbe realizzato operazioni non autorizzate falsificando la firma del cliente sui seguenti documenti, concernenti la polizza Skandia n. …:

– modulo, datato 10 ottobre 2007, relativo allo switch dal profilo equilibrato a quello dinamico;
– modulo di riscatto parziale delle somme investite, il cui importo – pari ad € 4.000,00 – risulta essere stato accreditato il 6 marzo 2008 sul conto corrente n. …in essere presso Banca Sara S.p.A., intestato al cliente sig. …;

VISTA la nota del 24 giugno 2010, notificata il 28 giugno 2010, con cui la Divisione Intermediari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Roberto Alessandro Palermo la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già art. 93, comma 1, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998) per avere:

– falsificato la firma della clientela su modulistica contrattuale;
– perfezionato operazioni dalla stessa non autorizzate;

VISTA la nota di deduzioni difensive del 13 luglio 2010, con cui il sig. Palermo ha riconosciuto di avere apposto la firma del cliente sui moduli d’ordine oggetto di contestazione, precisando, tuttavia, di aver agito su espressa richiesta del sig…., che sarebbe stato pienamente consapevole delle operazioni così disposte;

VISTA la nota del 20 gennaio 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 31 gennaio 2011, recapitata al destinatario il 4 febbraio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Palermo l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;

RILEVATO che, nel corso della seconda parte del procedimento sanzionatorio a suo carico, il sig. Palermo non ha formulato ulteriori deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 aprile 2011, con la quale il medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto ampiamente accertate tutte le fattispecie violative contestate in quanto:

– dall’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti emergono circostanziati elementi che confermano le gravi condotte irregolari poste in essere dal sig. Palermo – peraltro dallo stesso in parte riconosciute nella nota difensiva inoltrata nell’ambito del procedimento sanzionatorio – cosicché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate;
– con particolare riferimento alle argomentazioni difensive addotte nel corso del procedimento – peraltro sprovviste di qualsiasi elemento comprovativo a loro supporto – si rileva che l’asserita esistenza del consenso dell’interessato alla falsificazione, da parte del promotore, della propria sottoscrizione in calce a modulistica contrattuale non varrebbe, comunque, ad escludere l’illiceità della condotta posta in essere, stante la natura pubblicistica ed inderogabile della normativa violata; né, d’altra parte, la versione dei fatti rappresentata dal promotore appare verosimile, stante anche quanto dichiarato dal cliente, che si è detto all’oscuro delle operazioni poste in essere;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 7 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
– il promotore è recidivo, essendo stato radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari con delibera Consob n. 17475 del 13 settembre 2010;
– le modalità fraudolente con cui le condotte violative accertate sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Roberto Alessandro Palermo, nato a Catania il 16 giugno 1972 e residente […in provincia di Catania …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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